MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2014, n. 148.

(Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014)

 

Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

TITOLO I

CREDITO DI IMPOSTA

Art. 1.

Credito di imposta

per assunzioni di detenuti o di internati

1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di € 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l'anno 2013 e nella misura di € 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, numero 193. Per i crediti di imposta maturati precedentemente all'1 gennaio 2013 e non ancora utilizzati in compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di € 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dall'1 gennaio 2013. Dall'1 gennaio 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il credito di imposta è concesso nella misura di € 300.

3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro già instaurati alla data dell'1 gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a 30 giorni successivamente all'1 gennaio 2013.

Art. 2.

Credito di imposta per attività di formazione

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che:

a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;

b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con Enti locali aventi per oggetto attività formativa.

Art. 3.

Condizioni

per accedere al credito di imposta

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che i soggetti beneficiari:

a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero alla semilibertà, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;

b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

Art. 4.

Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, numero 354, il credito di imposta di cui all'articolo 1 spetta per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.

Art. 5.

Utilizzazione del credito di imposta

1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (2).

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso.

4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.

5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di € 250.000 previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (3), per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. A decorrere dall'anno 2015 l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalità differenti.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

Art. 6.

Procedimento di accesso al credito di imposta

1. A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza, relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, che indichi i detenuti o internati lavoranti all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero i semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo. L'Istituto penitenziario provvede a trasmettere le istanze ricevute al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i successivi 30 giorni determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate, l'accoglimento delle istanze è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.

3. Le agevolazioni sono fruite con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 2, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso determinerà lo scarto delle relative operazioni di versamento.

4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini di cui al comma 3, trasmette con modalità telematica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e degli importi a ciascuno spettanti, nonchè le eventuali revoche anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della Giustizia, con le medesime modalità, i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Le modalità e i termini di trasmissione dei dati di cui al comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali delle Amministrazioni interessate.

6. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito d'imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (4), al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

7. Fino alla entrata in funzione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 7, per l'utilizzo dei crediti di imposta già maturati e non ancora utilizzati in compensazione, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le relative direttive del Ministero della Giustizia che prevedono le modalità di attribuzione del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Agenzia delle entrate concorderanno le modalità con le quali monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014 non utilizzati entro lo stesso anno.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 892, 1516 ; I.L.P. 2010, pagg. 694, 1268.

Art. 7.

Risorse disponibili

1. Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 12.602.828.

2. Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento sono trasferite dal Ministero della Giustizia sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate.

3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale il credito d'imposta, di cui agli articoli 1 e 2, è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 6.102.828. L'importo delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovrà essere comunque versato sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per reintegrare detta contabilità speciale delle somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate ai fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza rispetto a quanto versato dal Ministero della Giustizia alla contabilità speciale medesima.

TITOLO II

SGRAVI CONTRIBUTIVI

Art. 8.

Criteri per la concessione degli sgravi contributivi

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.

3. Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è concessa fino alla concorrenza di € 8.045.284.

4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale l'agevolazione contributiva è concessa fino alla concorrenza di € 4.045.284.

5. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 è effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2014

Registrato alla Corte dei conti il 14-10-2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, reg.ne - prev. n. 2704

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