MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2002, n. 87.
(Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002)
Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
Art. 2.
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso anche alle imprese che:
a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati;
b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con Enti locali aventi per oggetto attività formativa.
Art. 3.
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:
a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge numero 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 4.
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.
Art. 5.
1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1).
2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (2), e non è comunque rimborsabile.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (3).
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257; I.L.P. 1998, pag. 1574.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 6.
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.
2. Il Ministero della Giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2002
Registrato alla Corte dei conti il 27-4-2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 343