MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 settembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 2005)
Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari, in applicazione dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,31;
b) fino a 12 chilometri € 2,42;
c) fino a 18 chilometri € 3,29;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,70.
2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,36;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 0,89;
c) oltre i 20 chilometri € 1,31.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2005