MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 novembre 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2011)
Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. L'indennità di trasferta dovuta all'Ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri: € 1,8;
b) fino a 12 chilometri: € 3,28;
c) fino a 18 chilometri: € 4,53;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,96.
2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri: € 0,48;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri: € 1,21;
c) oltre i 20 chilometri: € 1,8.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 novembre 2011