MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

DECRETO 9 novembre 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2011)

 

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE

E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'Ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri: € 1,8;

b) fino a 12 chilometri: € 3,28;

c) fino a 18 chilometri: € 4,53;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,96.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri: € 0,48;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri: € 1,21;

c) oltre i 20 chilometri: € 1,8.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2011

 

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