MINISTERO DELLA SALUTE

 

DECRETO 14 luglio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004)

 

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della Salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero della Salute finalizzate alla autorizzazione degli organismi che possono espletare le procedure di certificazione per l'apposizione della marcatura CE; alla vigilanza sugli organismi stessi; al rinnovo delle autorizzazioni degli organismi nonchè all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 sono a carico degli organismi richiedenti ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (20), e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'Istituto superiore di sanità.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 805; I.L.P. 1996, pag. 726.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

- l'amministrazione che effettua la prestazione;

- l'imputazione della somma al Capo XX Capitolo d'entrata 2230, art. 9.

3. Il Ministero della Salute inizia le attività finalizzate alla designazione degli organismi subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di designazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonchè al Fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e nel Fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5.

Trattamento economico di missione

1. Al personale degli uffici preposti alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2004

Allegato I ...omissis...

 

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