MINISTERO DELLA SALUTE

 

DECRETO 14 marzo 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005)

 

Norme per l'attuazione della Direttiva n. 2003/13/CE che modifica la Direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (34), è sostituito dal seguente:

"2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1 non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VII, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici, nè devono contenere prodotti geneticamente modificati. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti utilizzati".

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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2007.

Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.

2. Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tuttavia, ai fini del controllo:

a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella Tabella 1 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella Tabella 2 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.

3. Le quantità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.

4. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati VII e VIII saranno modificati di conseguenza.".

Art. 3.

All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 6, comma 1-bis a decorrere dal 6 marzo 2005".

Art. 4.

1. L'allegato I al presente decreto è aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VII.

2. L'allegato II al presente decreto è aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VIII.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2005

Registrato alla Corte dei Conti il 6-5-2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 261

Allegati ...omissis...

 

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