MINISTERO DELLA SALUTE

 

DECRETO 17 maggio 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002)

 

Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (39), sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da:

a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;

b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;

c) gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

2. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione europea, nonchè in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell'esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, numero 752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 (40) e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394 (41).

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(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, Suppl. n. 6, pag. 591.

(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3368.

Art. 2.

1. E' abrogato il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze del 21 gennaio 1994 (42).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Registrato alla Corte dei conti il 2-7-2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, Salute, foglio n. 266

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(42) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 697; I.L.P. 1994, pag. 515.

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