MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 febbraio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003)
Individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (30)".
IL MINISTRO DELLA SALUTE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme dovute a titolo di sanzione e di spese a seguito del provvedimento di irrogazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (31), e secondo le procedure individuate nella circolare datata 19 febbraio 2003, prot. n. 03/DIRP/VII/9.1/1823 (32) concernente disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori da adottare ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (33), affluiscono all'unità previsionale di base 23.2.2., Capo XX, Capitolo 3629 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2095; I.L.P. 1999, pag. 1689.
(31) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 72; I.L.P. 1982, pagg. 168, 437.
(32) Ved. a pag. 1568.
(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 661.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 19 febbraio 2003
Registrato alla Corte dei conti l'11-4-2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 291