MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005)
Modifiche al decreto 4 aprile 2001, recante: "Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti".
IL MINISTRO DELLA SALUTE
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Decreta:
Art. 1.
Non può essere riconosciuta l'idoneità alla pratica del pugilato alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.
Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro.
Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:
- corsetto toracico protettivo;
- adeguata protezione pelvica;
- casco protettivo solo per le atlete dilettanti.
Art. 2.
Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 (20) "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti" sono integrati come segue:
1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti già previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:
- accertamento del sesso all'inizio dell'attività agonistica secondo le norme del Comitato olimpico internazionale (CIO);
- visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale);
- ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);
- esame mammografico, su indicazione clinica;
2) prima di ogni competizione l'atleta deve essere sottoposta a visita effettuata da un medico specialista in medicina dello sport e finalizzata all'evento agonistico. Al momento della visita l'atleta deve sottoscrivere la dichiarazione pre-gara in cui è precisata l'assenza di:
- emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;
- disturbi genito-urinari;
- atti chirurgici recenti e/o traumi.
L'atleta deve, inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai 14 giorni antecedenti l'incontro.
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(20) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 874.
Art. 3.
Il Ministero della Salute effettuerà una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di 3 anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornirà gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.
Art. 4.
Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto 4 aprile 2001 (21).
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2005
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1391.