MINISTERO DELLA SALUTE

 

DECRETO 26 febbraio 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010)

 

Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel D.P.C.M. 26 marzo 2008.

Art. 2.

Finalità

1. Con il presente decreto vengono definite le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC.

Art. 3.

Modalità di trasmissione telematica Medico - INPS

1. Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 4.

Modalità di trasmissione INPS - Datore di lavoro

1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (22), il lavoratore del settore privato è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

Art. 5.

Piani di diffusione

1. L'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 26 marzo 2008.

2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonchè alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalità rese disponibili dal SAC in conformità a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Allegato ...omissis...

 

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