MINISTERO DELLA SALUTE

 

DECRETO 31 marzo 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008)

 

Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale

1. Il presente decreto, per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), nonchè dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, individua gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti e casse aventi esclusivamente finalità assistenziali.

2. Gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 (15) e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo art. 9. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonchè le prestazioni di cui all'art. 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (16) in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;

b) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

3. Gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non rientrano nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonchè i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. A partire dall'anno 2010, gli ambiti di intervento di cui al presente comma si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e società di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2, erogate presso strutture autorizzate all'esercizio, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.

4. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri e le modalità per il calcolo della misura del limite percentuale di cui al comma 3, le procedure per la verifica del rispetto della misura medesima, l'aggiornamento della misura stessa.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 435; 1994, pag. 680; I.L.P. 1993, pag. 370.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 4.

Art. 2.

Anagrafe dei Fondi sanitari

1. E' istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e senza oneri a carico dello Stato, l'anagrafe dei Fondi sanitari.

2. I Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 2, nonchè gli enti, casse e società di mutuo soccorso di cui all'art. 1, comma 3, comunicano annualmente all'anagrafe dei Fondi sanitari la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) regolamento;

c) nomenclatore delle prestazioni garantite;

d) bilancio preventivo e consuntivo;

e) modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare.

3. Con decreto ministeriale sono definite le procedure e le modalità di funzionamento dell'anagrafe dei Fondi, nonchè i termini di presentazione della documentazione richiesta dal comma 2.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Registrato alla Corte dei conti il 12-5-2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 228

 

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