MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 1 febbraio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006)

 

Nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari e attività ammissibili

1. Le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decretolegge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (15), sono concesse secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabiliti dal presente decreto.

2. I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attività di cui al successivo comma 4, che promuovono programmi di investimento nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (16).

3. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, siano già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non siano state aperte nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purchè le stesse imprese siano già titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni è inoltre necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande del bando a cui partecipano, abbiano la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del Codice civile previamente registrato. Alla medesima data tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilità deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b). Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

4. Le agevolazioni possono essere concesse per le attività di seguito indicate:

a) "settore industria": attività di cui alle Sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002; inoltre, nei limiti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, quelle delle costruzioni di cui alle Sezioni E ed F della medesima classificazione e quelle di servizi; per le attività di servizi le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma di società regolare;

b) "settore turismo": attività di gestione di strutture ricettive, quali gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini; attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive; gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; gestione di strutture congressuali; gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale; gestione di porti turistici; gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie).

Sono altresì ammesse alle agevolazioni le attività indicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con le modalità e le procedure di cui al successivo art. 8, comma 11, lettera c), finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;

c) settore "commercio":

c1) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;

c2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;

c3) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità produttiva pari almeno a 1.000 mq;

c4) attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;

c5) attività di "servizi complementari" alla distribuzione indicate nell'allegato 2 al presente decreto;

c6) attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da esercizi aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (17), con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento aventi una delle seguenti caratteristiche:

i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

ii) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;

iii) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni o province.

5. Gli esercizi di vendita al dettaglio di cui alle lettere c1) e c2) del comma precedente vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (18) e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.

6. Per le tipologie di attività assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti derivanti da disposizioni comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.

7. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 177.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2803.

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2035; I.L.P. 1998, pag. 1179.

Art. 2.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento e sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Ai fini della concessione delle agevolazioni, deve sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi, concesso dalle banche concessionarie di cui al successivo art. 5, ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (19). Il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale e il finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento bancario ordinario, è pari a 1. Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, espresse in percentuale dell'investimento ammissibile, articolate per dimensione d'impresa e aree territoriali di intervento, sono indicate nell'allegato 3 al presente decreto. L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il predetto finanziamento bancario ordinario.

2. Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (20), e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. Le condizioni di cui al presente comma possono essere modificate con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (21).

3. Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito presso la Cassa depositi e prestiti SPA ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi del medesimo art. 1, comma 355, nonchè dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (22).

4. Il finanziamento agevolato può essere concesso dal Ministero delle Attività Produttive, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla concessione del contributo in conto capitale, qualora non vengano assegnate agli interventi previsti dal presente decreto le risorse del fondo rotativo di cui al comma 3 nonchè in relazione a particolari programmi di investimento, con priorità per quelli di ridotte dimensioni. Le condizioni e le modalità per la concessione del predetto finanziamento sono determinate con apposito decreto interministeriale adottato con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

5. Nel caso di programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, l'intervento della società di leasing è equiparato, per la corrispondente quota di investimenti, al finanziamento bancario ordinario; in tal caso, ferma restando la durata massima stabilita al comma 2, il finanziamento agevolato, per la parte correlata agli investimenti in locazione finanziaria, ha durata pari a quella del contratto di leasing.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.

(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2284.

(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.

Art. 3.

Programmi di investimento ammissibili

1. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti ed avviato non prima della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1. A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine, in relazione a ciascuno dei settori di attività di cui all'art. 1, comma 4, si considera:

a) per il settore "industria":

a1) "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);

a2) "ammodernamento", il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

a3) "riconversione", il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

a4) "riattivazione", il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente;

a5) "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale;

b) per il settore "turismo":

b1) "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti;

b2) "ammodernamento", il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;

b3) "riconversione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;

b4) "riattivazione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'at-tività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente;

b5) "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale;

c) per il settore "commercio":

c1) "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti e che, per i programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 4, lettere c1), c2) e c3), si realizza attraverso un incremento significativo della superficie dell'unità produttiva non inferiore al 20% di quella preesistente;

c2) "ammodernamento", il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio, ovvero alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unità produttiva esistente; tale tipologia di programma è ammissibile solo per gli esercizi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c1) e c6);

c3) "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.

3. Per i servizi complementari di cui all'art. 1, comma 4, lettera c5) i programmi ammissibili sono quelli previsti al comma 2, lettera a) del presente articolo per il settore "industria".

4. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, per i settori "industria" e "turismo", e non superiori a 20 milioni di euro per il settore "commercio". I programmi di investimento non possono essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto minimo, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 8, comma 11, lettera c), entro i seguenti limiti:

a) da € 400.000,00 ad € 1.500.000,00 per le attività del "settore industria", ad eccezione di quelle dei servizi;

b) da € 300.000,00 ad € 2.500.000,00 per le attività del "settore turismo";

c) da € 150.000.00 ad € 1.000.000,00 per le attività del "settore commercio" e dei servizi.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge. Tali spese sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;

b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purchè dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Tali spese non sono agevolabili per le grandi imprese;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo. Tali spese non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Tra le spese ammissibili sono incluse, purchè capitalizzate, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute, quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva interessata dal programma, di asili nido, nonchè le spese per l'istruttoria del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice e la valutazione delle relative garanzie e per la stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2. Sono inoltre ammissibili relativamente al settore "turismo", in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi alle strutture ricettive, purchè ubicati nello stesso comune della struttura interessata dal programma o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purchè funzionalmente collegati alla stessa.

3. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, altre agevolazioni, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad € 500,00. Nel caso in cui il programma preveda il trasferimento degli impianti il costo ammissibile del programma è diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva, risultante da perizia giurata di un tecnico abilitato.

4. Con apposita circolare, il Ministero delle Attività Produttive provvede alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili.

Art. 5.

Convenzioni tra Ministero delle Attività Produttive

e banche concessionarie

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente decreto, sono svolti da soggetti selezionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (23), denominati "banche concessionarie", sulla base di apposite convenzioni i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici.

2. La convenzione prevede che le banche concessionarie possono stipulare convenzioni, per l'accreditamento dei contributi, con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, a condizione che queste ultime dispongano di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio e ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero delle Attività Produttive. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro:

a) le modalità per la trasmissione al Ministero delle Attività Produttive delle istruttorie da parte delle banche concessionarie, le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte del Ministero stesso e la previsione di sanzioni alle banche in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, ferma restando l'esclusiva responsabilità civile per danni in relazione agli adempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 2;

b) le modalità di svolgimento degli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 2 e quelle con cui le stesse trasferiscono le agevolazioni alle imprese beneficiarie, nonchè le modalità per lo svolgimento da parte delle banche concessionarie delle attività gestionali relative al finanziamento agevolato concesso direttamente dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'art. 2, comma 5;

c) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni inerenti le imprese e i programmi da esaminare, nonchè uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di particolari accertamenti per i quali siano necessarie specifiche competenze e che dovranno essere autorizzati dal Ministero, sulla base di adeguata motivazione.

4. Fino alla scadenza delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto gli adempimenti di cui al precedente comma 1 sono svolti dalle banche concessionarie convenzionate, ferma restando la possibilità di modificare le convenzioni stesse per adeguarle alle disposizioni del presente decreto.

5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero delle Attività Produttive l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei princìpi direttivi dei Capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (24) e successive modifiche e integrazioni.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 1630.

(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.

Art. 6.

Ripartizione delle risorse finanziarie

e fissazione dei termini di presentazione delle domande

1. Il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, adottato d'intesa con le regioni, ripartisce annualmente tra le regioni le risorse disponibili, tenendo conto dei valori percentuali concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'utilizzo dei fondi aggiuntivi per le aree sottoutilizzate. Con il medesimo decreto le risorse finanziarie dell'anno sono ripartite tra i settori ammissibili indicati all'art. 1, comma 4, individuando altresì la quota da utilizzare per la formazione delle graduatorie destinate alle imprese artigiane di cui all'art. 15, nonchè la quota da destinare alle graduatorie multiregionali di cui all'art. 8, comma 7, lettera c), in misura non superiore al 30% delle risorse disponibili per il relativo settore. Le risorse non utilizzate nel corso di ciascun anno sono impiegate nell'anno successivo.

2. Le risorse sono assegnate attraverso bandi consecutivi programmati sulla base dei fondi disponibili per ciascun anno. A tal fine il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, stabilisce il numero di bandi da attivare nell'anno, provvedendo altresì, in relazione a ciascun bando, a fissare i termini iniziali e finali di presentazione delle domande. Nell'ambito di ciascun settore le risorse sono suddivise in relazione al numero di bandi programmato.

Art. 7.

Presentazione delle domande di agevolazione

1. La domanda di agevolazione è presentata, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2, ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori di cui all'art. 5, comma 2, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda è sottoscritta, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ed è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica prevista con la circolare di cui all'art. 4, comma 4 e lo specifico software di compilazione predisposto dal Ministero. Contestualmente, la domanda è trasmessa al Ministero delle Attività Produttive esclusivamente con modalità informatiche, secondo le indicazioni fornite dal Ministero. Copia della domanda è inviata alla regione interessata. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla documentazione indicata nella predetta circolare, a pena di invalidità.

2. Non è ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive. Non è altresì ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando nè su bandi successivi, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Qualora il programma sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo programma organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva. In presenza di un programma già agevolato, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma fino a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata alla banca concessionaria la documentazione di spesa di cui al successivo art. 12 relativa all'ultimo stato di avanzamento. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

3. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, la domanda incompleta dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 8, commi 9, 10, 11 e 12, o della documentazione indicata dalla circolare di cui all'art. 4, comma 4, quella presentata al di fuori dei termini, ovvero redatta in difformità dalla modulistica prevista dal Ministero delle Attività Produttive o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito, non è considerata valida. In tal caso la banca concessionaria, nel rispetto dei princìpi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede a respingere la domanda con specifica nota contenente le relative motivazioni, trasmettendone copia anche al Ministero delle Attività Produttive al fine di consentire da parte di quest'ultimo l'esercizio dei previsti poteri di controllo. Nel caso di domanda inoltrata all'istituto collaboratore, le suddette comunicazioni sono trasmesse anche a quest'ultimo.

4. L'impresa non può autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 8, commi 9, 10, 11 e 12 successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'art. 8, comma 1, entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

Art. 8.

Procedure e termini per l'istruttoria

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo comma 7, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, effettuano l'attività istruttoria. In particolare:

a) verificano la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni;

b) accertano la validità tecnico-economica e finanziaria del programma;

c) valutano l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda e determinano l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili;

d) accertano gli elementi che consentono il calcolo degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12;

e) verificano che la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia conforme alle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE prevista dall'art. 1, comma 356 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La delibera è subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovrà richiamare gli elementi caratterizzanti del programma nonchè indicare esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili.

2. Le banche concessionarie valutano altresì la validità del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda.

3. Completata l'attività istruttoria, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una comunicazione contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 9 e l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili.

4. Le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle Attività Produttive, entro 90 giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma 2 e secondo le modalità indicate dal Ministero stesso, le risultanze istruttorie complete delle indicazioni riguardanti l'avvenuta adozione delle delibere del finanziamento bancario ordinario.

5. Entro lo stesso termine indicato al comma 4, le banche concessionarie comunicano alla Cassa depositi e prestiti SPA, per le domande definite con esito positivo, i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari per l'assunzione delle conseguenti delibere del finanziamento agevolato. La Cassa depositi e prestiti SPA, entro 10 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, dà comunicazione al Ministero delle Attività Produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato. Dette delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione di cui al precedente comma 1, lettera e) e sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

6. Le risultanze istruttorie sono acquisite dal Ministero delle Attività Produttive come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni tecniche, economiche e di mercato. La banca ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove il Ministero dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella risoluzione della convenzione.

7. Il Ministero delle Attività Produttive, sulla base delle risultanze istruttorie e dei valori degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12, forma per ciascun settore, entro 30 giorni dal termine finale di invio delle risultanze medesime, le seguenti graduatorie e le pubblica:

a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori "industria" e "turismo", e fino a 20 milioni di euro per il settore "commercio". Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese;

b) una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un'area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori "industria" e "turismo" e fino a 20 milioni di euro per il settore "commercio"; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese. Ai fini della formazione delle graduatorie speciali ciascuna regione può individuare più di un settore di attività o più aree territoriali ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali, per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui alla lettera a);

c) 2 graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e relative ai soli settori "industria" e "turismo".

8. Per il computo dei termini di cui ai commi 4, 5 e 7, relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.

9. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 7, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori:

a) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale stabilita nell'allegato 3 al presente decreto e la misura richiesta;

b) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili;

c) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali, limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al comma 7, lettere a) e b).

10. Il Ministro delle Attività Produttive, d'intesa con le regioni, può stabilire specifiche priorità settoriali e/o territoriali da applicare alle graduatorie multiregionali di cui al comma 7, lettera c), determinando il punteggio specifico da assegnare ai programmi rispondenti alle priorità medesime. Le priorità sono definite con riferimento a settori di attività ritenuti strategici per lo sviluppo e a specifiche aree territoriali, queste ultime individuate anche sulla base delle intese istituzionali di programma sottoscritte presso la Presidenza del Consiglio con la partecipazione del Ministero delle Attività Produttive.

11. Ai fini di quanto disposto dal comma 9, si precisa quanto segue:

a) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste all'art. 2, comma 1 e fermo restando che l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili;

b) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera b), gli investimenti innovativi riguardano:

b.1) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;

b.2) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;

b.3) acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio dell'attività oggetto del programma;

b.4) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di ricerca e sviluppo aziendali;

b.5) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;

c) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera c), ai fini della formazione delle graduatorie ordinarie di cui al comma 7, lettera a), le priorità regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia autonoma in relazione alle aree del proprio territorio, alle attività e alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni, al fine di adeguare gli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie speciali di cui al comma 7, lettera b), le priorità regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività, rispettivamente alle specifiche attività ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento. Dette priorità sono indicate attraverso l'assegnazione a ciascuna combinazione dei suddetti elementi di un punteggio compreso tra 0 e 30 per le graduatorie regionali ordinarie ovvero tra 0 e 20 per quelle speciali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, formulano le proprie proposte, sia per le graduatorie ordinarie che per quelle speciali, indicando, in relazione a queste ultime anche la quota di risorse ad esse destinata ed individuano i limiti minimi di investimento ai sensi dell'art. 3, comma 4. Nel caso in cui i limiti minimi di investimento non vengano indicati, si considera confermato il limite minimo di 1 milione di euro. In relazione alle attività del "settore turismo", ciascuna regione, nell'ambito della formulazione delle predette proposte, indica anche le eventuali ulteriori attività ammissibili, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b), purchè individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Qualora una regione non modifichi, entro il predetto termine, le proposte formulate per l'anno precedente, le stesse si intendono confermate anche per i bandi dell'anno successivo. Il Ministro delle Attività Produttive, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate, oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno.

12. Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili:

a) 1,5% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del Codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del fatturato;

b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei 3 bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50%;

c) 0,5% per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione della domanda abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;

d) 0,5% per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del Codice civile, realizzate nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi a piccole e medie imprese che, alla data della fusione, operino da almeno 3 anni e che presentino, con riferimento agli ultimi 2 bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica e delle immobilizzazioni pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione. Le operazioni di fusione devono inoltre riferirsi a piccole e medie imprese operanti in settori di attività riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle. Ai fini di cui sopra, il predetto collegamento economico sussiste allorquando ciascuna delle imprese interessate dall'operazione di fusione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio precedente la data in cui l'operazione di fusione è ultimata. Alla data di presentazione della domanda le predette operazioni di fusione devono risultare già perfezionate;

e) 0,25% per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di 3 mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con università o centri di ricerca pubblici e privati;

f) 0,25% per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino dotate, nell'unità produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonchè per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 dicembre 2000 (25);

g) 1% per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non più di 1 anno.

13. Le premialità di cui al comma precedente possono essere modificate con decreto interministeriale adottato con le modalità di cui all'art. 8, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 663; I.L.P. 2001, pag. 623.

Art. 9.

Concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero delle Attività Produttive, successivamente alla formazione delle graduatorie e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ivi comprese quelle a valere sul fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e adotta altresì i provvedimenti di diniego delle agevolazioni per le domande non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e quelli di esclusione dalla graduatoria per le domande che hanno avuto esito istruttorio negativo. Detti provvedimenti sono trasmessi alle banche concessionarie per il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori e ai soggetti agenti di cui alla convenzione citata all'art. 8, comma 1, lettera e).

2. Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, è stipulato, successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro 90 giorni dal ricevimento del decreto di concessione da parte dell'impresa, tra l'impresa beneficiaria e il soggetto agente di cui alla convenzione citata all'art. 8, comma 1, lettera e), in conformità alle disposizioni del presente decreto e della convenzione medesima. Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto è stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle Attività Produttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo. Nel caso di investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla quota agevolata, è stipulato tra il soggetto agente e la società di leasing.

3. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai soli fini della decorrenza di ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie, purchè le imprese interessate ne diano esplicita conferma. Detta conferma, unitamente alla nuova delibera del finanziamento bancario, deve essere presentata alla banca concessionaria entro i termini di presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile successivo. Qualora l'impresa intenda mantenere valide le predette condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve essere presentata, unitamente alla nuova delibera di finanziamento bancario, entro lo stesso termine, fermo restando che l'importo delle spese per il quale si richiede l'agevolazione non può essere aumentato. Le domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono utilizzare le predette modalità con l'ulteriore condizione che all'atto della richiesta di inserimento, ovvero della riformulazione, sia espressa formale rinuncia all'agevolazione concessa.

Art. 10.

Modalità di erogazione

1. Il programma di investimenti agevolato deve essere ultimato entro 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi per i quali l'importo del contributo in conto capitale è reso disponibile in 2 quote, entro 24 mesi dalla data medesima. Detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta per non oltre 6 mesi, previa preventiva richiesta e per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il termine di 48 mesi decorre dal provvedimento del Ministero delle Attività Produttive relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero delle Attività Produttive per consentire l'ammissibilità dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario. Entro 30 giorni dall'ultimazione del programma, ovvero dal ricevimento del decreto di concessione qualora a tale data il programma medesimo risulti già ultimato, l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi.

Nel caso di programmi realizzati con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso è sostituita dal verbale di consegna dei beni.

2. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2, in non più di 3 quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali è resa disponibile il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento. Il suddetto importo è erogato in 2 quote di pari ammontare qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ed il programma preveda l'ultimazione entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea. L'erogazione del finanziamento avviene in non più di 6 quote, da erogarsi a fronte di stati di avanzamento almeno semestrali, ovvero in non più di 3 quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in 2 quote.

3. Le quote di contributo in conto capitale e di finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili; la prima quota del solo contributo in conto capitale può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

4. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie o l'istituto collaboratore trasmettono alla banca concessionaria la documentazione indicata all'art. 12, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della corrispondenza degli investimenti realizzati al programma approvato e alle erogazioni richieste.

5. La banca concessionaria, entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui all'art. 12, effettuate le valutazioni ivi previste, richiede al Ministero delle Attività Produttive, relativamente al contributo in conto capitale, l'erogazione delle corrispondenti quote e, relativamente al finanziamento, trasmette al soggetto agente previsto dalla convenzione indicata all'art. 8, comma 1, lettera e) gli esiti delle verifiche effettuate, affinchè lo stesso provveda ai conseguenti adempimenti. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 13, comma 3, dal contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

6. Per i programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti mediante locazione finanziaria, il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato sono erogati agli istituti collaboratori, che provvedono a trasferire le agevolazioni all'impresa beneficiaria secondo le modalità stabilite nella circolare di cui all'art. 4, comma 4, applicando, per il finanziamento agevolato, una riduzione dei canoni che garantisca all'impresa stessa l'equivalenza finanziaria delle agevolazioni concesse.

Art. 11.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero delle Attività Produttive qualora:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di "de minimis";

b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

d) l'impresa non abbia maturato le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero entro 18 mesi dalla medesima data nel caso di programmi per i quali il contributo in conto capitale è reso disponibile in 2 quote; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati dall'impresa e in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma;

e) il programma non venga ultimato entro i termini previsti all'art. 10, comma 1;

f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

g) calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 8, comma 9, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 20 punti percentuali;

h) sia verificata l'insussistenza delle condizioni previste all'art. 8, comma 12 per il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori;

i) nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolato nel settore "industria" e "commercio", venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato; ovvero, per il settore "turismo", l'attività svolta nell'unità produttiva sia modificata da ricettiva a non ricettiva e viceversa;

l) il contratto di finanziamento non sia stipulato entro i termini stabiliti all'art. 9, comma 2;

m) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti, o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

3. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la distrazione dovesse essere rilevata nel corso di accertamenti o ispezioni effettuati dal Ministero e/o dalle banche concessionarie senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero importo concesso a fronte del programma approvato.

4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1 il Ministero delle Attività Produttive provvede a fissare un termine non superiore a 60 giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a 5 anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria entro e non oltre la scadenza dei 24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero delle Attività Produttive detta richiesta, a mano o mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Nelle ipotesi sub d), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 la revoca delle agevolazioni è totale.

7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo già erogato. Per il finanziamento agevolato, la revoca comporta, oltre alla risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo del beneficio di cui l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca in termini di differenza di interessi sul finanziamento agevolato, così come definita all'art. 2, comma 2.

8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

9. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

10. La risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l'estinzione anticipata, intervenuta successivamente all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi a decorrere dalla risoluzione medesima.

11. Le banche concessionarie inviano al Ministero delle Attività Produttive il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, dandone contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. Detta comunicazione è trasmessa anche al soggetto agente previsto dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e).

Art. 12.

Documentazione di spesa

1. Ai fini dell'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento, l'impresa o l'istituto collaboratore trasmette alla banca concessionaria la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati.

2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorsi 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma non sia stata trasmessa, la banca concessionaria propone al Ministero delle Attività Produttive la revoca dell'agevolazione e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.

3. La documentazione di spesa consiste, in alternativa, in:

a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;

b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, ovvero elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonchè elaborati informatizzati, riportanti il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, la completa descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA ed una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite.

4. La documentazione di cui al comma 3 è suddivisa per capitoli omogenei di spesa e ad essa sono allegate specifiche dichiarazioni, nonchè i documenti indicati dalla circolare di cui all'art. 4, comma 4. I titoli di spesa originali devono riportare l'indicazione del programma agevolato cui si riferiscono. Le dichiarazioni attestano in particolare:

a) che gli elenchi o gli elaborati di cui alla lettera b) del comma 3 sono conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

b) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese inerenti unicamente la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione;

c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

d) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;

e) che, ai soli fini dell'erogazione del contributo in conto capitale, le forniture sono state pagate e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 4 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 4, che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dall'istituto collaboratore. Per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore ad € 1.500.000,00 sono previste ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 4, comma 4.

6. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione di spesa e le relative dichiarazioni, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.

7. In relazione a quanto disposto al successivo art. 13, comma 3, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento e dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per le verifiche, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle Attività Produttive:

a) una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e congruità delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, indicando gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) e gli investimenti innovativi realizzati e rientranti tra quelli previsti all'art. 8, comma 11;

b) le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5;

c) per i programmi la cui spesa ammissibile risulti superiore ad € 1.500.000,00, la documentazione di spesa vistata dalle banche medesime.

Art. 13.

Concessione definitiva delle agevolazioni

1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall'art. 12, comma 7 da parte delle banche concessionarie, il Ministero delle Attività Produttive dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (26). Ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze di tali accertamenti.

2. Per i programmi indicati all'art. 12, comma 5, l'avvenuta realizzazione degli investimenti è attestata attraverso le dichiarazioni previste allo stesso comma 5 e la relazione finale di cui al comma 7, lettera a) del medesimo articolo. L'ammontare degli investimenti ammissibili ai fini del decreto di concessione definitiva è quello risultante dalla detta relazione finale.

3. Sulla base degli accertamenti e della relazione finale, il Ministero delle Attività Produttive provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria, e adotta il decreto di concessione definitiva o la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti e la relazione finale sono portati a conoscenza dell'impresa stessa.

4. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono a richiedere al Ministero delle Attività Produttive quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie relativamente al contributo in c/capitale, ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura stabilita all'articolo 11, comma 9.

5. Il decreto di concessione definitiva deve essere adottato entro 9 mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 12, comma 3; trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 4.

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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 1532; I.L.P. 1995, pag. 1065.

Art. 14.

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero delle Attività Produttive può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'art. 9, comma 1, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato d'avanzamento del programma e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero delle Attività Produttive. L'impresa provvede al detto invio entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, a decorrere da quello relativo all'avvio del programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare la revoca totale delle agevolazioni concesse.

Art. 15.

Modalità semplificate per l'accesso alle agevolazioni

delle imprese artigiane

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con le modalità semplificate stabilite nel presente articolo alle imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (27), e successive modifiche e integrazioni, appartenenti al settore "industria", così come definito al precedente art. 1, comma 4, lettera a).

2. Per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero delle Attività Produttive si avvale del soggetto gestore del fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di seguito denominato "soggetto gestore", sulla base di apposito contratto, con il quale sono definiti i reciproci rapporti, nonchè le modalità di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spettanti, che sono posti a carico delle risorse destinate alle imprese artigiane con il decreto di cui all'art. 6, comma 2. Il contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è opportunamente modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni del decreto medesimo.

3. Il soggetto gestore può stipulare convenzioni con società di locazione finanziaria, di seguito denominate "istituti collaboratori", per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Ministero. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Il soggetto gestore può stipulare convenzioni esclusivamente con le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

4. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere già costituite, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed essere già iscritte all'Albo delle imprese artigiane. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere ammesse alle agevolazioni anche in assenza della predetta iscrizione, purchè le stesse imprese siano già titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Tali imprese possono operare anche in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

5. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori ad € 100.000,00 e non superiori ad € 1.500.000,00. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data della relativa disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui al comma 14.

6. La domanda di agevolazione è presentata al soggetto gestore ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, per il successivo tempestivo inoltro al soggetto gestore, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, fatta eccezione per l'invio al Ministero.

7. La modulistica per la richiesta delle agevolazioni, e la relativa documentazione da allegare, sono indicate nella circolare ministeriale di cui all'art. 4, comma 4.

8. Il soggetto gestore conclude la fase di istruttoria entro il 90° giorno dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande. Per le domande ritenute non valide ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, il soggetto gestore, nel rispetto dei princìpi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad inviare a ciascuna impresa una specifica nota di rigetto contenente le relative motivazioni. Il soggetto gestore invia altresì a ciascuna impresa, la cui domanda è stata istruita con esito positivo, una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al successivo comma. Con riferimento alle domande definite con esito positivo il soggetto gestore trasmette alla Cassa depositi e prestiti SPA i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari per l'assunzione delle conseguenti delibere del finanziamento agevolato. La Cassa depositi e prestiti SPA, entro 10 giorni dal ricevimento degli esiti istruttori, adotta le delibere di finanziamento agevolato e ne dà comunicazione al soggetto gestore. Dette delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e) e sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

9. Entro il 30° giorno dal termine della fase istruttoria indicato al comma 8, il soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni e ne cura la trasmissione al Ministero delle Attività Produttive per la relativa approvazione e pubblicazione.

10. Per il computo dei termini di cui ai commi 8 e 9, relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.

11. Ai fini della formazione delle graduatorie, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori:

a) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale stabilita nell'allegato 3 al presente decreto e la misura richiesta;

b) rapporto tra le spese ammissibili relative a macchinari, impianti e attrezzature e il totale delle spese ammissibili del programma;

c) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali.

12. Con riferimento al precedente comma 11, lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste all'art. 2, comma 1 e fermo restando che l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili. Per quanto riguarda le priorità regionali di cui alla lettera c) dello stesso comma 11 si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 11, lettera c), riferite alle graduatorie ordinarie.

13. Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato dell'1% nel caso di programmi proposti da imprese che alla data di presentazione della domanda abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

14. Con riferimento a ciascuna graduatoria, le domande sono ammesse all'agevolazione in ordine decrescente, dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in posizione utile nella graduatoria, o di diniego per quelle inserite in posizione non utile ovvero per quelle istruite con esito negativo, sono disposti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria medesima, dal competente Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni. Il soggetto gestore trasmette le disposizioni concernenti la concessione provvisoria o il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate e ai soggetti agenti di cui alla convenzione citata all'art. 8, comma 1, lettera e), nonchè, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.

15. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2, in non più di 2 quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali è resa disponibile il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento. L'erogazione del finanziamento avviene in non più di 3 quote, da erogarsi a fronte di stati di avanzamento almeno semestrali.

16. La documentazione di spesa di cui all'articolo 12 è trasmessa dall'impresa o dall'istituto collaboratore al soggetto gestore, che ne verifica la completezza e pertinenza al programma agevolato e svolge i riscontri e le verifiche necessarie.

17. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, qualora, decorsi 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma non sia stata trasmessa, il soggetto gestore propone al Comitato tecnico regionale di cui al comma 14 la revoca dell'agevolazione e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.

18. Sulla base degli accertamenti effettuati, il soggetto gestore provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa. Il Comitato tecnico regionale di cui al comma 14 dispone la concessione definitiva ovvero la revoca delle agevolazioni.

19. La disposizione di concessione definitiva è adottata entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa; trascorso detto termine si provvede comunque alle residue erogazioni.

20. In ogni fase e stadio del procedimento, il Ministero ed il soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

21. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli altri articoli del presente decreto.

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(27) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 1932; I.L.P. 1985, pag. 1326.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Al primo bando emanato in attuazione del presente decreto, possono partecipare, ai fini indicati all'art. 9, comma 3 e con le modalità della riformulazione, anche le domande non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie nei bandi immediatamente precedenti relativi a ciascuno dei settori ammissibili, che non siano già state oggetto, nell'ambito dei medesimi bandi, di inserimento automatico o riformulazione ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 (28) e successive modifiche e integrazioni. In relazione al predetto primo bando di attuazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome formulano, ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c), le proposte relative alle graduatorie ordinarie e speciali, gli eventuali limiti minimi di investimento, nonchè, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b), le eventuali ulteriori attività ammissibili per il "settore turismo". Qualora una regione non formuli tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.

3. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono specificate, ai sensi del punto 6) della Delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto ai programmi previsti dal comma 356, lettera e), dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 febbraio 2006

Registrato alla Corte dei conti il 9-3-2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 295

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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 229; 1997, pag. 3451; 2000, pag. 2181.

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