MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 10 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2004)

 

Modifiche del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1979.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Il punto b) dell'art. 5, del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1979 (6) è sostituito da:

"b) è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica italiana.".

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(6) Ved. Boll. Lav. 1980, pag. 348.

Art. 2.

Il punto d) dell'art. 5, del nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto ministeriale 29 dicembre 1979, è sostituito da:

"d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, abbia riconosciuto corrispondente - per tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

 

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