MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 dicembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006)
Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in attuazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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Decreta:
Art. 1.
All'art. 1 "Modalità di intervento del Ministero" del decreto ministeriale 4 aprile 2001 (2) vengono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:
al comma 4, seconda alinea, la parola "triennali" è sostituita dalla parola "biennali";
dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:
"5-ter. A decorrere dall'esercizio 2005, il "Ministero", utilizzando le risorse finanziarie disponibili sul fondo per gli interventi agevolativi alle imprese - interventi di cui al Titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (3) - partecipa al capitale sociale delle società finanziarie a condizione che le società medesime abbiano utilizzato, in termini di erogazioni, almeno l'80% delle somme conferite dal "Ministero", entro 2 anni dal conferimento. Il Ministero fa riferimento all'ammontare dei conferimenti a decorrere dai quali siano trascorsi i 2 anni. Le società finanziarie escluse dalla partecipazione del "Ministero" per mancato rispetto delle predette condizioni possono essere ammesse a nuovi interventi di partecipazione a decorrere dal raggiungimento di una percentuale di utilizzazione, in termini di erogazione, delle risorse conferite, pari all'80%. Le quote di partecipazione sono determinate da:
a) importi di eguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5% delle risorse finanziarie predette;
b) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte da ciascuna società finanziaria, incrementati dell'ammontare dei finanziamenti e delle agevolazioni erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari al 50% delle risorse predette;
c) importi proporzionali alla percentuale di erogazione, da parte di ciascuna società finanziaria, delle risorse apportate dal "Ministero" ai sensi del comma 1, complessivamente pari al 45% delle risorse finanziarie predette.
Le risorse finanziarie disponibili sul fondo per gli interventi agevolativi alle imprese - interventi di cui al Titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 - sono determinate al netto delle somme necessarie all'erogazione di contributi già concessi ai sensi delle Direttive di applicazione transitoria 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, al netto dei compensi alle società finanziarie ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1996 (4) e al netto degli importi per la remunerazione delle attività di promozione di cui alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 (5). Le istanze di partecipazione inviate al "Ministero" dalle società finanziarie relativamente alla procedura di ripartizione avviata dal "Ministero" stesso nell'esercizio 2004 non ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 2005, n. 80 (6), dovranno essere riformulate secondo lo schema allegato al presente decreto";
il comma 6, già sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 aprile 2003 (7), è sostituito dal seguente:
"6. Il "Ministero" partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che presentano istanza per la prima volta, con le modalità previste dal comma 5-ter. I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo.".
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2473, 2474.
(3) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 727.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 377.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2006.
Art. 2.
All'art. 2 "Recesso del Ministero" del decreto ministeriale 4 aprile 2001, comma 1, lettera a), settima alinea, le parole "36 mesi" sono sostituite dalle parole "24 mesi".
All'art. 4 "Valutazione dei progetti" del decreto ministeriale 4 aprile 2001:
al comma 2, lettera c), dopo le parole "locazioni finanziarie" sono aggiunte le parole "anticipazioni a breve termine, garanzie per finanziamenti bancari;";
al comma 7, dopo la parola "versato" sono aggiunte le parole "nel limite degli utili conseguiti dalle cooperative";
al comma 8, prima e quarta alinea, le espressioni "31 luglio" e "31 gennaio" sono rispettivamente sostituite dalle espressioni "30 settembre" e "30 aprile".
All'art. 5 "Sottoscrizione di quote di capitale sociale" del decreto ministeriale 4 aprile 2001:
al comma 1, quarta alinea, le parole "Lit. 8.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 4.000,00";
al comma 1, nona alinea, le parole "50%" sono sostituite dalle parole "75%".
All'art. 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 2003, comma 3, ottava alinea, dopo la parola "partecipazione" aggiungere le parole "e dei relativi compensi di cui al decreto in data 10 maggio 1996 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro".
Art. 3.
Al decreto ministeriale 4 aprile 2001, è aggiunto il seguente articolo:
"6-bis. Per l'attività di formazione e di consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie possono utilizzare annualmente, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5-ter, risorse complessivamente non superiori all'1% dell'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno precedente per gli interventi previsti dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, quali risultanti dal bilancio approvato. Il "Ministero" assegnerà le somme destinate alle attività di formazione e di consulenza nel rispetto dei limiti previsti dal regime de minimis. Dette risorse sono gestite in apposita contabilità separata ed il loro utilizzo deve essere oggetto di rendicontazione al "Ministero" entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.".
Art. 4.
Gli schemi di domanda di partecipazione delle società finanziarie allegati al decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 4 aprile 2001 e al decreto del Ministro delle Attività Produttive 16 aprile 2003 sono sostituiti dallo schema di domanda allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Registrato alla Corte dei conti il 25-1-2006
Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio 38
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