MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 luglio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004)
Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996 (14), previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati i modelli di cui all'allegato A al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (15).
2. È approvato il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro imprese, previsto dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui all'allegato B al presente decreto.
3. È approvato l'adeguamento del dispositivo "cert.impresa", previsto dal decreto ministeriale 15 febbraio 2001 (16), per l'attestazione di dati tratti dal registro delle imprese, di cui all'allegato C al presente decreto.
4. I modelli di cui ai commi 1 e 2 definiscono i dati e le notizie contenuti nei certificati, nonchè i dati necessari per l'individuazione della loro fonte, nel caso di rilascio a distanza tramite il sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 756.
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518; I.L.P. 1994, pag. 335.
(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1236.
Art. 2.
1. L'esposizione dei dati contenuti nei certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (17), inerenti le iscrizione e le annotazioni al registro ditte, è modificata in conformità alla tipologia di modelli di certificati previsti dal comma 1 del presente articolo.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pagg. 741, 2211; I.L.P. 1996, pag. 944.
Art. 3.
1. L'esposizione dei dati contenuti nei certificati inerenti le iscrizioni e le annotazioni nel registro imprese recanti la dicitura antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (18), è modificata in conformità alla tipologia dei modelli dei certificati previsti dall'art. 1 del presente decreto. Pertanto i modelli dei certificati che recano il nulla osta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sono i seguenti:
a) certificato di iscrizione nella sezione ordinaria;
b) certificato anagrafico;
c) certificato di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
2. Il modulo per la richiesta dei certificati previsti dal presente comma, di cui all'allegato B del decreto ministeriale 27 maggio 1998 è sostituito dal modello di cui all'allegato D al presente decreto.
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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2805.
Art. 4.
È abrogato il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2004
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