MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 giugno 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004)
Approvazione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Capo I
DEFINIZIONI, BENEFICIARI, RICHIEDENTI,
OPERAZIONI AMMISSIBILI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
a) "Ministero" il Ministero delle Attività Produttive;
b) "IPI", l'Istituto per la promozione industriale;
c) "Fondo", il Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo dei soggetti beneficiari, così come previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 22 dicembre 2003 (16) ed istituito dall'IPI con propria contabilità separata;
d) "nucleo familiare", il nucleo familiare, composto dal soggetto beneficiario, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, così come definito dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (17), e successive modifiche ed integrazioni;
e) "ISEE", l'Indicatore della situazione economica equivalente, così come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 109, e successive modifiche ed integrazioni;
f) "soggetti beneficiari", i cittadini appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo ISEE non superiore ad € 15.000,00 che non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice penale;
g) "soggetti richiedenti", le banche e società finanziarie che hanno sottoscritto la formale accettazione del presente regolamento e hanno ricevuto dall'IPI le istruzioni necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore, secondo quanto previsto all'art. 2;
h) "credito al consumo", la concessione da parte dei soggetti richiedenti di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore), così come definito dall'art. 121, comma 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (18);
i) "erogazione", in caso di credito al consumo richiesto dal soggetto beneficiario direttamente ai soggetti richiedenti, l'accredito dell'importo nelle disponibilità del soggetto beneficiario stesso; in caso di credito al consumo richiesto dal soggetto beneficiario al soggetto richiedente tramite l'impresa venditrice, la consegna del bene di consumo durevole al soggetto beneficiario stesso da parte dell'impresa venditrice;
j) "TAEG" (tasso annuo effettivo globale), il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua, con due cifre decimali, del credito concesso, così come definito dall'art. 122 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;
k) "gestore", la banca individuata nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi, incaricata dall'IPI di provvedere, sulla base di apposita convenzione, alla gestione amministrativa e tecnica del Fondo, alla liquidazione delle perdite, alle procedure di recupero dei crediti per conto dell'IPI, all'attività di rendicontazione dell'operatività e alla gestione finanziaria della liquidità del Fondo; il gestore non può, per tutta la durata della convenzione, presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo.
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(16) Ved. a pag. 2088.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 1527; I.L.P. 1998, pag. 1177.
(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.
Art. 2.
Soggetti richiedenti
1. Possono richiedere la garanzia del Fondo le banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 e le società finanziarie, controllate da banche, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione di cui al presente provvedimento e ricevuto dall'IPI le istruzioni e le modalità tecniche necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore.
Art. 3.
Documentazione che i soggetti beneficiari devono allegare
alla richiesta di credito al consumo
presentata ai soggetti richiedenti
1. I soggetti beneficiari, ai fini dell'ammissione del credito al consumo alla garanzia del Fondo, presentano ai soggetti richiedenti, anche tramite l'impresa venditrice dei beni di consumo durevoli convenzionata con gli stessi soggetti richiedenti:
a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, attestante l'assenza di condanna con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 1, comma 1, lettera f);
b) valida attestazione, rilasciata dall'INPS o, in alternativa, dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dalle Amministrazioni pubbliche alle quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini della determinazione dell'ISEE, riportante il contenuto della suddetta dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
c) dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2, del soggetto beneficiario ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni di consumo durevoli; tale dichiarazione non è dovuta nel caso di operazioni effettuate dai soggetti richiedenti per il tramite di imprese venditrici di beni di consumo durevoli.
Art. 4.
Operazioni ammissibili
1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di credito al consumo che presentano i seguenti requisiti:
a) sono richieste dai soggetti richiedenti;
b) sono concesse a fronte dell'acquisto di beni di consumo durevoli;
c) sono regolate ad un TAEG non superiore al "TAEG credito al consumo", rilevato dalla Banca d'Italia (Supplementi al Bollettino Statistico, Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni monetari, Tav. 19, Tassi di interesse bancari sui prestiti in euro alle famiglie: nuove operazioni; pagina internet: www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione), relativo al mese precedente a quello di erogazione del credito al consumo;
d) prevedono un piano di rimborso a rate mensili; il numero delle rate non può essere inferiore a 12 nè superiore a 48;
e) sono erogate, a pena di inefficacia della garanzia, entro quindici giorni dalla data di ammissione al Fondo di cui all'art. 8, comma 3.
2. Non sono ammissibili le richieste relative a:
a) crediti al consumo concessi precedentemente all'ammissione alla garanzia del Fondo;
b) soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari che abbiano in essere un'operazione di credito al consumo garantita dal Fondo a favore di un loro componente;
c) soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari per i quali risulti che ad un loro componente sia stata inviata l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.
Art. 5.
Natura e misura della garanzia del Fondo
1. La garanzia del Fondo è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa:
a) per un importo massimo garantito non superiore al 50% dell'operazione di credito al consumo erogata dai soggetti richiedenti e comunque non superiore a € 1.500,00;
b) nei limiti dell'importo massimo garantito di cui alla lettera precedente, in misura pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari calcolato al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.
Capo II
AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO
Art. 6.
Modalità telematiche
1. L'ammissione delle operazioni di credito al consumo alla garanzia del Fondo, avviene con modalità esclusivamente telematiche, stabilite dall'IPI e comunicate ai soggetti richiedenti secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3.
2. Analogamente, fatta eccezione per quanto previsto dal Capo III "Attivazione della garanzia del Fondo", ogni comunicazione tra i soggetti richiedenti e il gestore avviene esclusivamente con le medesime modalità telematiche.
Art. 7.
Richieste di ammissione al Fondo,
erogazione del credito al consumo, estinzione anticipata
1. I soggetti richiedenti:
a) trasmettono al gestore le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, previa verifica della completezza e della rispondenza formale al presente regolamento della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, presentata dai soggetti beneficiari;
b) comunicano al gestore entro sette giorni lavorativi dal suo verificarsi, a pena di sospensione della facoltà ad operare con il Fondo, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del credito al consumo.
Art. 8.
Ammissione delle richieste al Fondo
1. Il gestore, secondo il criterio cronologico, verifica per ogni richiesta di ammissione:
a) la completezza dei dati trasmessi;
b) il rispetto dell'importo massimo garantibile per soggetto beneficiario;
c) che non siano in essere garanzie concesse a soggetti beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare;
d) che a nessun componente del nucleo familiare cui appartiene il soggetto beneficiario sia stata inviata l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1;
e) la sussistenza di disponibilità impegnabili sul Fondo.
2. Il gestore accantona per le operazioni ammesse, a valere sulle risorse disponibili del Fondo, una quota del credito al consumo garantito; l'ammontare di tale quota è periodicamente determinato, in relazione all'incidenza delle insolvenze e delle perdite sui crediti ammessi a garanzia, con provvedimento del Direttore generale dell'IPI.
3. Il gestore comunica, in tempo reale, ai soggetti richiedenti l'ammissione dell'operazione alla garanzia del Fondo ovvero i motivi che ne hanno determinato la non ammissione, indicando altresì il numero di posizione progressivo assegnato all'operazione secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo al gestore della richiesta.
4. La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione del credito al consumo.
Art. 9.
Disponibilità di risorse del Fondo e elenco soggetti richiedenti
1. La garanzia del Fondo è concessa dal gestore nei limiti delle risorse disponibili.
2. L'IPI provvede a pubblicare sulla sezione dedicata al Fondo del sito internet www.ipi.it:
a) la situazione delle disponibilità del Fondo, evidenziando specificamente, se imminente, la data prevista di chiusura dei termini per esaurimento delle risorse;
b) l'elenco aggiornato dei soggetti richiedenti ai quali i soggetti beneficiari possono rivolgersi per accedere alla garanzia del Fondo.
3. In caso di esaurimento delle disponibilità impegnabili del Fondo l'IPI ne dà immediata comunicazione al Ministero, che provvede a pubblicare il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito dell'ammortamento di crediti garantiti, l'IPI comunica al Ministero la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste. Il Ministero provvede a pubblicare il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno venti giorni prima del termine iniziale.
Art. 10.
Controlli e verifiche
1. Ai fini dei controlli e verifiche effettuati dall'IPI, anche in base alla convenzione prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003, i soggetti richiedenti devono conservare per cinque anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3:
a) la documentazione di cui all'art. 3, comma 1;
b) la documentazione relativa al credito al consumo concesso, in particolare:
i) contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di interesse praticato e del tasso di mora;
ii) piano di ammortamento con le relative scadenze.
2. La garanzia del Fondo non è dovuta nel caso in cui vengano accertate, in sede di verifica e controllo, irregolarità nella documentazione in possesso dei soggetti richiedenti che questi ultimi avrebbero potuto rilevare tramite le verifiche previste all'art. 7, comma 1, lettera a).
Capo III
ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO
Art. 11.
Avvio delle procedure di recupero
nei confronti del soggetto beneficiario
1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti devono inviargli l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 180 giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.
2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata per conoscenza al gestore.
Art. 12.
Attivazione del Fondo
1. Trascorsi 90 giorni dalla data di invio dell'intimazione di cui all'articolo 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.
2. La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 180 giorni dalla data di invio dell'intimazione di cui all'art. 11, comma 1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del Fondo.
3. Alla richiesta devono essere allegati:
a) dichiarazione del soggetto richiedente che attesti:
i) la data dell'inadempimento, come definita all'art. 11, comma 1;
ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al 90° giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
iv) copia della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1;
b) copia del contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di interesse praticato, del tasso di mora e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;
c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.
4. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, con i dati forniti dai soggetti richiedenti all'atto della richiesta di ammissione al Fondo e in caso non siano stati rispettati i termini previsti all'art. 12, commi 1 e 2.
5. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui all'art. 12, comma 3, il gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle richieste e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida ai soggetti richiedenti, nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), un importo pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione rilevato come previsto all'art. 12, comma 3, lettera a), sub iii).
6. Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria della richiesta di attivazione del Fondo richiedesse ai soggetti richiedenti il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine di cui all'art. 12, comma 5, decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste di attivazione del Fondo sono respinte dal gestore qualora le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti inerenti la documentazione di cui all'art. 12, comma 3, non arrivino al gestore entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta del gestore stesso.
Art. 13.
Surrogazione legale
1. Ai sensi dell'art. 1203 del Codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate. Il gestore effettua le procedure di recupero per conto dell'IPI e invia allo stesso, entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso.
Capo IV
VERSAMENTI AL FONDO E APERTURA DEI TERMINI
Art. 14.
Versamenti al Fondo
1. I soggetti richiedenti devono versare al Fondo una commissione "una tantum" pari a € 3 per ogni operazione di credito al consumo ammessa alla garanzia che l'IPI è autorizzato ad utilizzare per remunerare il soggetto gestore del Fondo.
2. Entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio di ogni anno, il gestore richiede ai soggetti richiedenti il pagamento della commissione relativa alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre.
3. Il mancato versamento delle commissioni di cui al comma precedente entro il termine di 45 giorni dalla richiesta del gestore è motivo di inefficacia delle garanzie rilasciate nel trimestre di riferimento e di sospensione per il soggetto richiedente della facoltà ad operare con il Fondo.
Art. 15.
Apertura dei termini
La data di apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti è comunicata dall'IPI a mezzo stampa, sul sito del Ministero www.minindustria.it e sul proprio sito www.ipi.it
Roma, 14 giugno 2004
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