MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 14 settembre 2004, n. 267.

(Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004)

 

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 225 (22), concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Programma di intervento

1. Fino all'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai soli esclusivi fini applicativi del presente regolamento, le amministrazioni dei comuni capoluogo autorizzate a predisporre programmi di intervento per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (23), sono, sulla base dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24), le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. I programmi di intervento hanno come obiettivo prioritario il superamento di situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.

2. I programmi di intervento evidenziano:

a) le aree di degrado urbano e sociale;

b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;

c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;

d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali;

e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;

f) gli obiettivi perseguiti;

g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.

3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili e omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale, ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientali.

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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 3177.

(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2836; I.L.P. 1997, pag. 1948.

(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 1954; I.L.P. 1990, pag. 1164.

Art. 2.

Presentazione dei programmi di intervento

e obbligo di relazione

1. Le amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale, trasmettono ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di cui allo stesso articolo 8, comma 1, i relativi programmi di intervento sia al Ministero delle Attività Produttive che al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero delle Attività Produttive e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle Attività Produttive e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonchè una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.

4. Le relazioni devono essere accompagnate da schede tecniche, redatte dai comuni in accordo con il Ministero delle Attività Produttive, di rilevazione qualitativa e quantitativa dei dati e degli elementi oggetto del monitoraggio degli interventi realizzati con il programma.

Art. 3.

Azioni finanziabili

1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni:

a) animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali, promozione per la partecipazione di imprese a fiere;

b) interventi formativi riguardanti l'autoimpiego e la creazione di impresa;

c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità;

d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;

e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, a cooperazione aziendale;

f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese;

g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;

h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità previste dal presente regolamento;

i) interventi su immobili a disponibilità pubblica e infrastrutture strettamente funzionali al potenziamento e/o all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali o di servizi a sostegno dell'impresa.

Art. 4.

Agevolazioni alle piccole imprese

1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, così come definito dalla Commissione dell'Unione europea con Regolamento n. 69/2001 che ha stabilito il massimale in € 100.000 su un periodo di 3 anni.

2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi di cui al comma 1, commisurati ai costi ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che è il rapporto tra il valore dell'agevolazione, al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. L'agevolazione è nei limiti del:

a) 65% per le aree depresse come definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 (25) e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, Obiettivi 1 e 2, quelle ammesse ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli Obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già dell'Obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato dell'Unione europea;

b) 50% per le restanti zone.

Per i contributi, concessi alle imprese per la produzione e per gli investimenti, i comuni provvederanno ad adeguare i propri interventi a carico delle risorse finanziarie trasferite secondo le modalità e criteri indicati dall'articolo 72, comma 2 della Legge finanziaria 2003 [legge 27 dicembre 2002, n. 289 (26)].

3. Le amministrazioni comunali, possono altresì concedere alle piccole imprese, per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, le agevolazioni nei limiti di cui al comma 1 secondo ulteriori modalità, quali contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche, finanziamenti agevolati attraverso l'istituzione di fondi di rotazione nonchè sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h).

4. L'impresa è tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le imprese sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (27) (Disciplina delle cooperative sociali), che alla data di chiusura del bando per la presentazione delle domande di agevolazione rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (28).

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 245; I.L.P. 2000, pag. 121.

(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 247; I.L.P. 1992, pag. 151.

(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 177.

Art. 5.

Spese ammissibili alle agevolazioni

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 4 le spese, al netto dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto. Tali spese possono riguardare:

a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del 10% del programma di investimenti;

b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca di sviluppo;

c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;

d) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.

2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale può concedere agevolazioni a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione per un periodo continuativo di attività non superiore a 24 mesi.

3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese di locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi. Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonchè ai rimborsi ai soci.

4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i 6 mesi precedenti alla data della domanda.

5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione; non sono ammessi alle agevolazioni i pagamenti effettuati successivamente a detta data.

6. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

7. L'amministrazione comunale può prevedere la concessione di agevolazioni, nel limite di cui all'articolo 4, comma 1, per l'acquisto di beni con locazione finanziaria.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda di agevolazione

delle piccole imprese

1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonchè le documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della domanda.

2. Il Comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi del successivo articolo 8, comma 3.

3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione comunale.

4. Il comune può stabilire per l'approvazione delle domande delle priorità attinenti l'attività economica e/o l'assunzione, entro limiti percentuali, di lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.

5. L'istruttoria per la concessione del contributo è conclusa entro 120 giorni dalla data di chiusura del bando per la presentazione della domanda di agevolazione.

6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento, dell'affidabilità del piano finanziario delle iniziative, della validità sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento.

7. Tra le modalità di erogazione del contributo può essere prevista la liquidazione delle anticipazioni nella misura massima del 40%.

8. Il Comune può approvare, su domanda del beneficiario dell'agevolazione, variazioni del progetto e deve altresì indicare nel bando e nel provvedimento di concessione per quali variazioni l'agevolazione viene revocata.

9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di investimento è erogato dopo le verifiche sulle spese, entro 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario.

Art. 7.

Revoche e controlli

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata delle verifiche e dei controlli.

2. L'amministrazione comunale può disporre la revoca del contributo, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, per inosservanza degli obblighi previsti nel presente decreto e nel provvedimento di concessione.

3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei 3 anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto.

4. Le somme da restituire, da parte del soggetto agevolato, sono rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate del tasso legale.

5. Il Ministro delle Attività Produttive d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può revocare il trasferimento dei fondi assegnati ai Comuni, di cui al comma 1 dell'articolo 1, dopo l'approvazione dei programmi nei casi in cui:

a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo 6 mesi dall'approvazione del programma da parte dei comuni medesimi;

b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai programmi stessi. Nel caso di difformità parziali quando queste non alterino i programmi e le finalità ad essi collegate, la revoca può essere disposta soltanto con riferimento alle parti difformi.

Art. 8.

Disponibilità finanziarie

1. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono ripartite annualmente tra i comuni - sulla base delle risorse di cassa disponibili - in misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilità stanziate per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili, affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilità separata. Allo stesso capitolo possono affluire eventuali risorse proprie del comune ovvero quelle assegnate da legge regionale o nazionale o da regolamento comunitario per le attività di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano e sociale.

3. I comuni devono destinare una quota non inferiore al 60% delle disponibilità finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'articolo 4. La quota parte delle risorse residue è assegnata agli interventi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3.

Il Comune per le attività di cui all'articolo 3 nonchè del comma 2 dell'articolo 6 può avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti con procedure di scelta ad evidenza pubblica.

4. Le spese di cui all'articolo 2 sostenute dal Comune per l'elaborazione e la gestione del programma sono poste a carico delle risorse assegnate agli investimenti per l'attuazione dell'articolo 3 nel limite massimo del 3% delle risorse stesse. Le spese sostenute dal comune per le attività di promozione e di pubblicizzazione dei bandi nonchè le spese per l'istruttoria e la valutazione delle domande, per le verifiche e per i controlli, per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 sonoposte a carico delle risorse assegnate alla concessione delle a-gevolazioni alle imprese nel limite massimo dell'8% delle stesse.

5. Le disponibilità di cui al comma 3 relative all'espletamento delle azioni di cui all'articolo 3 che non risultano essere state assegnate, nei tre esercizi successivi all'anno in cui con decreto del Ministro delle Attività Produttive sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a soggetti giuridici che devono realizzare le opere o fornire servizi, sono restituite al Ministero salvo una proroga al predetto termine - fino al massimo di un anno - su motivata istanza da parte del Comune.

6. Le disponibilità di cui al comma 3, relative alla concessione delle agevolazioni alle imprese, che non risultano essere state assegnate nei due esercizi successivi all'anno in cui, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono restituite al Ministero. Questi, su motivata istanza del Comune, può concedere una proroga al predetto termine per un massimo di un anno.

7. Le somme per interessi e rimborsi di cui al comma 1 dell'articolo 7 non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è prodotta la disponibilità delle somme stesse sono restituite al Ministero delle Attività Produttive. La relativa contabilizzazione deve essere effettuata nell'anno in cui si verifica il pagamento.

8. Il Ministero delle Attività Produttive provvede ad informare annualmente i Comuni delle somme restituite di cui ai commi 5, 6 e 7 e su loro domanda provvede ad assegnare le disponibilità in misura proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi nel biennio precedente.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 1 giugno 1998, n. 225, del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di intesa con il Ministro per la Solidarietà Sociale.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 2004

Registrato alla Corte dei conti il 26-10-2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 356

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