MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 aprile 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003)
Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalità e le procedure di partecipazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'art. 1 - Modalità di intervento del Ministero - del decreto ministeriale 4 aprile 2001 (1) è inserito il seguente comma:
"5-bis. Con le risorse assegnate per gli esercizi 2002 e 2003 il Ministero partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:
a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5% delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;
b) importi di uguale valore per ciascuna delle società finanziarie che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del Titolo Secondo della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (2), complessivamente pari al 20% delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;
c) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari al rimanente 75% delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4. Sono escluse dal computo le partecipazioni nelle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle società finanziarie".
2. Il comma 6 dell'art. 1 - Modalità di intervento del Ministero - del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituito dal seguente:
«6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il "Ministero" dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, mediante quote determinate da:
a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, per una quota complessivamente pari al 5% delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;
b) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna delle società finanziarie, nonchè dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogate ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per la restante quota delle risorse disponibili. Sono escluse dal computo le partecipazioni delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle società finanziarie.
I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo».
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2473, 2474.
(2) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 727.
Art. 2.
La prima frase del comma 5 dell'art. 4 - Valutazione dei progetti - del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituita dalla seguente:
"Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".
Art. 3.
L'art. 6 - Dismissione delle partecipazioni - del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituito dal seguente:
«1. Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi accordi, le società finanziarie devono dismettere la partecipazione, nel termine massimo di 10 anni dall'assunzione della medesima, per una quota almeno pari al 25% del suo importo nei primi cinque anni e per la parte restante nei cinque anni successivi. La dismissione potrà essere realizzata o con il recesso della società finanziaria o mediante la cessione, totale o parziale, delle quote alle cooperative ai soci di queste o a terzi. La dismissione avverrà a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione e, comunque, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente.
2. Per le partecipazioni assunte in applicazione delle direttive del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000 (3), le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalità e le scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tale caso i dieci anni di durata massima della partecipazione decorrono da detta data.
3. Per le partecipazioni disposte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, numero 49, anteriormente alle direttive di cui al comma 2, le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalità e le scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso i dieci anni di durata massima della partecipazione decorrono da detta data. Qualora la dismissione avvenga, o venga completata, tramite cessione, totale o parziale, della quota con contestuale versamento dell'importo, questo viene determinato come somma dei valori attuali di un ammontare pari almeno al 25% della quota di partecipazione valutata in misura non inferiore a quella risultante dal bilancio al 31 dicembre 2002 e di un ammontare non superiore al 75% della quota medesima, calcolati con scadenza rispettivamente al quinto e al decimo anno successivi a detta sottoscrizione ad un tasso pari al prime rate ABI vigente alla data della sottoscrizione stessa.
4. Le società finanziarie utilizzano le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione delle partecipazioni come sopra disciplinata, e di altri interventi effettuati a valere sulle risorse apportate dal "Ministero", esclusivamente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto.
5. Ogni cooperativa potrà beneficiare di ulteriori interventi delle società finanziarie soltanto dopo che sia stata dismessa la totalità della partecipazione della società finanziaria interessata. E' fatta comunque salva la possibilità delle società finanziarie di cedere, totalmente o parzialmente, a terzi, la quota di partecipazione. Allo scadere del decimo anno dall'assunzione delle partecipazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, la società finanziaria recede dalla cooperativa partecipata. Qualora, per qualsiasi motivo, i predetti accordi non vengano sottoscritti dalle cooperative di cui al comma 1 e, per le cooperative di cui ai commi 2 e 3, non vengano sottoscritti nei sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o qualora gli accordi sottoscritti non vengano rispettati, le società finanziarie recedono, ai sensi dell'art. 2526 del Codice civile, dalle cooperative partecipate».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2003
Registrato alla Corte dei conti il 28-5-2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 70
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1067.
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