MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 17 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003)

 

Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del Codice civile di società cooperative.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del Codice civile delle società cooperative e dei loro consorzi quando le attività da liquidare, purchè di natura mobiliare, non abbiano valore superiore ad € 5.000,00.

Art. 2.

Il suddetto limite di € 5.000,00 si applica anche alle procedure in corso da lungo tempo ed inattive, per le quali si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore.

Roma, 17 luglio 2003

 

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