MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 18 aprile 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 2002)
Determinazione della quota del diritto annuale per il 2001 da destinare al Fondo perequativo, a carico delle Camere di commercio, di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2001 in base al decreto interministeriale 23 aprile 2001 (22) da riservare al Fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (23), è stabilita per ogni Camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:
4,9% sulle entrate da diritto annuale fino a Lit. 10.000.000.000 (€ 5.164.569);
5,9% sulle entrate da diritto annuale oltre Lit. 10.000.000.000 (€ 5.164.569) a Lit. 20.000.000.000 (€ 10.329.138);
6,9% oltre Lit. 20.000.000.000 (€ 10.329.138).
L'ammontare del Fondo perequativo è utilizzato per il 55% tra le Camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le Camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato di funzionalità ed efficienza delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle Camere di commercio.
Per la ripartizione del Fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle Attività Produttive.
L'Unione italiana delle Camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi circa i risultati della gestione del Fondo perequativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2002
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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1898.
(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518.