MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 18 ottobre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002)
Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Con il presente decreto sono disciplinate le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, compresi gli aiuti a titolo di de minimis, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.
2. Le informazioni di cui al comma 1 riguardano le agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici o privati, attraverso fondi pubblici; tali informazioni riguardano anche gli aiuti in forma di agevolazioni fiscali fruite direttamente dalle imprese, sebbene non disposte attraverso un formale provvedimento di concessione.
3. Le Pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici o privati di cui al comma 2 comunicano le informazioni di cui all'art. 2 al Ministero delle Attività Produttive.
Art. 2.
Informazioni da comunicare
1. Le informazioni da comunicare riguardano:
a) il soggetto beneficiario delle agevolazioni;
b) l'appartenenza a gruppi;
c) la norma o il provvedimento in base ai quali le agevolazioni sono state concesse;
d) la tipologia e l'ammontare delle agevolazioni concesse ed erogate;
e) l'attività, lo scopo, l'unità locale o produttiva per le quali le agevolazioni sono state concesse;
f) le agevolazioni revocate;
g) gli investimenti previsti e realizzati.
2. I soggetti di cui all'art. 1 nominano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, un referente per gli adempimenti di cui al medesimo decreto e lo comunicano al Ministero delle Attività Produttive.
Art. 3.
Modalità di trasmissione delle informazioni
1. Tempestivamente e comunque con cadenza trimestrale i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono le informazioni di cui all'art. 2, con riferimento alle agevolazioni concesse e agli importi erogati, secondo modalità tecniche che saranno rese note dalla Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese del Ministero delle Attività Produttive entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono al Ministero delle Attività Produttive le informazioni relative all'anno 2001.
Art. 4.
Modalità di accesso alle informazioni
1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere al Ministero delle Attività Produttive le informazioni necessarie ai fini della verifica del cumulo delle agevolazioni.
2. L'accesso alle predette informazioni può essere realizzato anche per via telematica, sulla base di specifici accordi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2002