MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 19 gennaio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004)

 

Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (44), adottate dal Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 3 febbraio 2003 (45), nella riunione del 17 dicembre 2003.

2. E' riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese, di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2004

---------

(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1608.

---------

ALLEGATO

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE E DELLE PMI

[Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli 103 e 106; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, art. 1, comma 1, lettera b); legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 1; direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 3 febbraio 2003, art. 1, comma 1, lettera a)]

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

A) Definizioni

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

a) "Ministero", indica il Ministero delle Attività Produttive;

b) "Gestore», indica MCC SPA, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 51;

c) "Comitato", indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione delle anticipazioni previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 e dall'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 3 febbraio 2003;

d) "decreto", indica il decreto del Ministro delle Attività Produttive del .../.../..........., con il quale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 e dell'art. 4, comma 3, della direttiva del Ministero del 3 febbraio 2003, sono fissati i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari;

e) "disposizioni", indica l'insieme delle norme, relative alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, contenute nel presente testo;

f) "imprese", indica le imprese costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, nonchè le società consortili di cui all'art. 2615-ter del Codice civile semprechè costituite sotto forma di società di capitali;

g) "PMI", indica le piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (CE) numero 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee numero L 10 del 23 gennaio 2001;

h) "banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero quelle autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'art. 14, comma 4, stesso decreto legislativo;

i) "intermediari finanziari", indica:

- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 107;

- le Società di Gestione del Risparmio (SGR) iscritte all'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti;

j) "SFIS", indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

k) "soggetti accreditati", indica indistintamente i soggetti di cui alle precedenti lettere h), i) e j), accreditati dal Ministero, che possono presentare richiesta di concessione di anticipazioni;

l) "soggetti intermediari", indica indistintamente i soggetti di cui alle precedenti lettere h), i) e j), che possono presentare richiesta di accreditamento;

m) "partecipazioni", indica le partecipazioni temporanee e di minoranza acquisite dai soggetti accreditati nel capitale di imprese.

B) Richiedenti, imprese e programmi ammissibili

1. Caratteristiche dell'intervento

L'intervento ha per oggetto la concessione ai soggetti accreditati di anticipazioni finanziarie da utilizzare per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo.

2. Programmi ammissibili

Possono essere acquisite partecipazioni in:

2.1. nuove imprese localizzate sul territorio nazionale, costituite da non oltre tre anni alla data di richiesta dell'intervento, a fronte di:

2.1.1. programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese quelle relative alle applicazioni di rete (web applications), al software innovativo, allo sviluppo di contenuti multimediali ed alla formazione interattiva a distanza;

2.1.2. programmi pluriennali di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico;

2.2. PMI localizzate nelle aree dell'Obiettivo 1 e 2 di cui al Regolamento CE del 21 giugno 1999, n. 1260, a fronte, esclusivamente, di programmi pluriennali di sviluppo.

3. Soggetti richiedenti

Possono richiedere le anticipazioni:

3.1. le banche;

3.2. gli intermediari finanziari;

3.3. le SFIS.

4. Accreditamento dei soggetti richiedenti

I soggetti di cui al paragrafo 3. possono richiedere la concessione delle anticipazioni se preventivamente accreditati dal Ministero sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto.

5. Requisiti delle imprese partecipate

5.1. Le imprese devono essere valutate dai soggetti accreditati economicamente e finanziariamente sane e devono essere in grado di far fronte agli impegni finanziari previsti dal programma a fronte del quale è stata richiesta l'anticipazione.

5.2. Alla data di presentazione della prima richiesta di anticipazione, tra le imprese partecipande ed i soggetti accreditati non possono sussistere rapporti di partecipazione o altre forme di dipendenza, anche di fatto.

6. Requisiti delle partecipazioni

Sono ammissibili agli interventi le partecipazioni ancora da acquisire all'atto della presentazione delle richieste al Gestore. Le partecipazioni devono:

6.1. riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione;

6.2. essere acquisite in misura non inferiore al 20% del capitale sociale dell'impresa;

6.3. essere di minoranza, in misura tale da non consentire, neanche in via indiretta, il controllo dell'impresa;

6.4. avere una durata massima di sette anni a decorrere dalla data di acquisizione della partecipazione risultante dall'estratto notarile del libro soci.

7. Misura delle anticipazioni

7.1. Le anticipazioni sono concesse in misura pari al 50% del valore complessivo della partecipazione da acquisire e comunque per un importo non superiore a € 2.065.827,60 per ogni singola operazione di anticipazione.

7.2. Le anticipazioni devono essere indicate nella nota integrativa del bilancio dei soggetti accreditati, con le modalità di cui all'art. 2427, n. 5, Codice civile.

C) Procedura di concessione delle anticipazioni

8. Richieste di concessione

8.1. Presentazione delle richieste - Le richieste devono essere inoltrate al Gestore in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax) sull'apposito modulo di richiesta dell'anticipazione, o su versione conforme, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto accreditato o da un suo delegato, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata, unitamente alla copia di un documento di identità della persona che ha sottoscritto la richiesta. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore non conformi al suddetto modulo, prive del timbro del richiedente o non sottoscritte da persona autorizzata ovvero prive del documento di identità di quest'ultima.

8.2. Documentazione - Al modulo di richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

8.2.1. copia dei patti parasociali stipulati dai soci dell'impresa, ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice civile, così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, tendenti a stabilizzare e garantire gli assetti proprietari della società e aventi durata uguale a quella della detenzione della partecipazione da parte dei soggetti accreditati. I patti dovranno prevedere che i successivi aumenti di capitale sociale vengano effettuati ad un valore non inferiore a quello relativo all'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto accreditato, salve fatte le svalutazioni patrimoniali eventualmente effettuate nel periodo compreso tra la data di acquisizione della partecipazione da parte del soggetto accreditato ed il successivo aumento di capitale;

8.2.2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto accreditato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che:

- lo statuto dell'impresa non prevede l'intrasmissibilità delle quote o clausole di gradimento;

- l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali;

- il soggetto accreditato non detiene, alla data di presentazione della prima richiesta di anticipazione relativa alla partecipazione in un'impresa, altre partecipazioni nel capitale dell'impresa stessa.

La dichiarazione deve inoltre contenere la descrizione di qualsivoglia rapporto di natura creditizia eventualmente intercorrente tra il soggetto accreditato e l'impresa o singoli soci di questa;

8.2.3. certificazione antimafia di cui al punto 9.6., ove prevista.

8.3. Relazione tecnica - Relativamente ai soli programmi di sviluppo di cui al punto 2.1.2., i soggetti accreditati devono allegare alla richiesta di anticipazione apposita relazione tecnica attestante l'innovatività e l'elevato impatto tecnologico del programma di sviluppo. La relazione tecnica deve essere rilasciata da un esperto in valutazione tecnologica nominato dal Comitato, su proposta del Gestore.

8.4. Richieste di designazione dell'esperto - Al fine dell'acquisizione della relazione tecnica di cui al punto precedente, i soggetti accreditati devono inoltrare al Gestore formale richiesta di designazione dell'esperto in valutazione tecnologica. Le richieste di designazione sono presentate dal Gestore al Comitato nella prima riunione immediatamente successiva alla data di arrivo presso il Gestore delle richieste stesse. Il Gestore comunica, in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax), entro il termine di cinque giorni dalla data della designazione, la nomina dell'esperto incaricato di effettuare la valutazione tecnologica del programma di sviluppo.

8.5. Valutazione dei programmi di sviluppo - La valutazione dei programmi di sviluppo è effettuata sulla base delle tecnologie che le imprese intendono adottare; tali tecnologie, tenuto conto di quelle in uso nel settore di riferimento, devono introdurre significativi miglioramenti nei processi produttivi o nei prodotti. L'innovatività e l'impatto tecnologico sono valutati, in particolare, anche considerando:

- le collaborazioni attivate dall'impresa con università e centri di ricerca;

- la specializzazione e qualificazione del personale addetto;

- le attività formalizzate di ricerca e sviluppo;

- i brevetti depositati o detenuti.

8.6. Rimborso del costo della relazione tecnica - Il costo della relazione tecnica è a carico delle disponibilità della misura. I soggetti accreditati possono richiedere il rimborso di tale costo, se adeguatamente documentato:

- all'atto della presentazione della richiesta di erogazione dell'anticipazione, per le operazioni ammesse all'anticipazione;

- in qualsiasi momento, nei casi in cui l'esperto incaricato non abbia riconosciuto l'innovatività e l'elevato impatto tecnologico del programma di sviluppo.

9. Istruttoria delle richieste di concessione

9.1. Comunicazione del numero di posizione - Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax), entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità della medesima.

9.2. Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di anticipazione, complete dei dati previsti nel modulo di richiesta, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o completamento, in tempo utile perchè possano essere deliberate entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

9.3. Completamento delle richieste di anticipazione - Qualora il Gestore, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

9.4. Rigetto delle richieste di anticipazione - Le richieste sono respinte dal Gestore qualora i dati previsti nel modulo di richiesta dell'anticipazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

9.5. Comunicazione dell'esito delle richieste di concessione - Il Gestore comunica in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax) ai soggetti accreditati ed all'impresa la delibera del Comitato di concessione dell'anticipazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

9.6. Antimafia - L'ammissione agli interventi è assoggettata alla vigente normativa antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. L'acquisizione delle relative informazioni è disciplinata dall'apposita circolare del Gestore n. 168 dell'11 giugno 1999, nonchè dalle successive eventuali integrazioni o modificazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito del variare della normativa di riferimento.

9.7. Disponibilità - L'ammissione agli interventi è deliberata dal Comitato subordinatamente all'esistenza di disponibilità finanziarie. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare le richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

10. Erogazione delle anticipazioni

10.1. Richiesta di erogazione - I soggetti accreditati, una volta ricevuta la comunicazione di concessione dell'anticipazione, inviano al Gestore, entro il termine di sei mesi dalla delibera di concessione del Comitato, la richiesta di erogazione redatta sull'apposito modulo, o su versione conforme. Il termine di cui sopra può essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la richiesta di proroga è motivata ed è inviata al Gestore prima della scadenza del termine. Contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipazione i soggetti accreditati possono altresì richiedere al Gestore, relativamente ai programmi di sviluppo di cui al punto 2.1.2., il rimborso del costo documentato della relazione tecnica di cui al punto 8.3.

10.2. Erogazione dell'anticipazione - Il Gestore eroga l'anticipazione ai soggetti accreditati entro il termine di un mese dalla data di arrivo al Gestore della richiesta di erogazione. I soggetti accreditati devono versare all'impresa un importo pari esattamente al doppio dell'anticipazione erogata non oltre il termine, perentorio ed improrogabile, di un mese dalla data di erogazione dell'anticipazione.

10.3. Erogazioni parziali - I soggetti accreditati possono richiedere l'erogazione dell'anticipazione concessa in più soluzioni, presentando, all'uopo, singole richieste di erogazione parziale con le modalità di cui al presente paragrafo.

10.4. Documentazione - Entro due mesi dalla data di erogazione, totale o parziale, dell'anticipazione, i soggetti accreditati devono inviare al Gestore:

10.4.1. copia della delibera di aumento di capitale sociale dell'impresa partecipata;

10.4.2. idonea documentazione comprovante l'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto accreditato ed il valore di acquisizione della partecipazione stessa;

10.4.3. idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento all'impresa di un importo pari esattamente al doppio dell'anticipazione o della quota di anticipazione erogata.

10.5. Valore probatorio delle risultanze contabili del Gestore - Per la determinazione delle somme dovute al Gestore ai sensi delle presenti disposizioni fanno prova, in qualsiasi sede, anche stragiudiziale, le risultanze delle scritture contabili del Gestore.

11. Obblighi di comunicazione al Gestore dei soggetti accreditati

I soggetti accreditati devono trasmettere al Gestore:

11.1. per l'intera durata dell'anticipazione, entro il termine di un mese dalla data di approvazione, la situazione contabile semestrale approvata dell'impresa partecipata corredata di una dettagliata relazione sull'andamento nel semestre della partecipazione acquisita con l'anticipazione;

11.2. per l'intera durata dell'anticipazione, entro il termine di un mese dalla data di approvazione del bilancio dell'impresa partecipata:

- copia del bilancio dell'impresa partecipata corredato dalla nota integrativa e dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci;

- dettagliata relazione sull'andamento della partecipazione acquisita con l'anticipazione, con indicazione del valore della partecipazione stessa come risultante dal bilancio del soggetto accreditato;

11.3. per l'intera durata del programma pluriennale di sviluppo, entro il termine di un mese dalla data di approvazione del bilancio dell'impresa partecipata, relazione sullo stato di avanzamento del programma con espressa indicazione e motivazione di variazioni intervenute in fase di realizzazione rispetto a quanto indicato nella richiesta di anticipazione;

11.4. immediatamente, la comunicazione di:

- eventuali procedure concorsuali cui sia stata sottoposta l'impresa;

- variazioni della titolarità dell'impresa e dello statuto dell'impresa;

- significative variazioni del programma pluriennale di sviluppo;

- variazioni sostanziali degli eventuali rapporti di credito intercorrenti tra il soggetto accreditato e l'impresa rispetto a quanto dichiarato ai sensi del punto 8.2.2.;

- ogni altro evento ritenuto rilevante dal soggetto accreditato sull'andamento dell'impresa.

Il Gestore ha la facoltà di richiedere ai soggetti accreditati, in qualsiasi momento, anche a fini statistici, dati ed informazioni aggiuntivi sull'impresa partecipata.

D) Remunerazione dei soggetti accreditati e restituzione delle anticipazioni

12. Remunerazione dei soggetti accreditati

La remunerazione dei soggetti accreditati, relativa alla quota della partecipazione acquisita con l'anticipazione, è composta:

12.1. di una commissione di gestione (management fee) a copertura dei costi sostenuti per le attività di:

12.1.1. selezione delle imprese;

12.1.2. gestione delle partecipazioni;

12.2. di un premio (success fee) calcolato in misura percentuale sulla quota di rendimento della partecipazione eccedente il rendimento minimo prefissato. Il premio è calcolato nel seguente modo:

12.2.1. viene calcolato il rendimento minimo prefissato sul 50% del valore della partecipazione alla data di acquisizione. Tale rendimento è pari agli interessi calcolati al tasso Euribor ad un anno, rilevato alla data di acquisizione della partecipazione alla pagina Reuters ISDAFIX2 alle ore 11 di Francoforte, applicato in regime di capitalizzazione semplice 360/360 per il periodo decorrente dalla data di acquisizione della partecipazione alla data di dismissione della stessa;

12.2.2. alla data di dismissione della partecipazione si determina il valore della quota di pertinenza dell'intervento pubblico, pari al 50% del valore di dismissione dell'intera partecipazione maggiorato dei dividendi eventualmente percepiti dal soggetto accreditato nel periodo di durata dell'anticipazione. Sui dividendi percepiti sono calcolati interessi al tasso Euribor ad un anno, rilevato ed applicato con le medesime modalità di cui al punto precedente, per il periodo decorrente dalla data di incasso dei dividendi da parte dei soggetti accreditati alla data di dismissione della partecipazione;

12.2.3. dall'importo di cui al punto 12.2.2. vengono dedotti il 50% del valore della partecipazione alla data di acquisizione e l'importo di cui al punto 12.2.1.;

12.2.4. sulla differenza di cui al punto 12.2.3. viene calcolato il premio.

13. Restituzione delle anticipazioni

13.1. Restituzione dell'anticipazione - Dismessa la partecipazione, il soggetto accreditato deve restituire al Gestore un importo pari al valore di cui al punto 12.2.2. ridotto della commissione di gestione di cui al punto 12.1. e del premio di cui al punto 12.2. con valuta di accredito al Gestore entro un mese dalla data di dismissione risultante dall'estratto notarile del libro soci.

La commissione annua di gestione può essere liquidata, su espressa richiesta del soggetto accreditato, con cadenza annuale. In tal caso, il soggetto accreditato è tenuto a restituire al Gestore, una volta dismessa la partecipazione, l'importo di cui al punto 12.2.2. al netto del solo premio di cui al punto 12.2.

13.2. Mancata restituzione dell'anticipazione - Nel caso di mancata restituzione dell'anticipazione entro il termine di sette anni a decorrere dalla data di acquisizione della partecipazione, risultante dall'estratto notarile del libro soci, si applicano, previa delibera del Comitato, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

13.3. Liquidazione dell'impresa - In caso di liquidazione dell'impresa partecipata, i soggetti accreditati devono restituire al Gestore il 50% delle somme, relative all'intera partecipazione acquisita con l'anticipazione, derivanti dalla distribuzione dell'attivo, come risultante dal bilancio di liquidazione.

13.4. Procedure concorsuali - In caso di assoggettamento dell'impresa partecipata ad una procedura concorsuale, i soggetti accreditati sono tenuti a restituire al Gestore il 50% dell'eventuale quota di attivo relativa all'intera partecipazione acquisita con l'anticipazione che dovesse risultare alla chiusura della procedura.

14. Mancata dismissione delle partecipazioni

14.1. Mancata dismissione della partecipazione - Qualora i soggetti accreditati non abbiano dismesso la partecipazione nel termine di sette anni a decorrere dalla data di acquisizione della partecipazione, risultante dall'estratto notarile del libro soci, sono tenuti a restituire al Gestore l'importo della anticipazione calcolato alla data di scadenza. La restituzione dell'anticipazione deve avvenire con le modalità di cui al punto 13.1. entro il termine di un mese dalla data di scadenza del periodo massimo di detenzione della partecipazione.

14.2. Valutazione della partecipazione - Ai fini della determinazione del valore della partecipazione, i soggetti accreditati devono inoltrare al Gestore una perizia giurata ed asseverata contenente una valutazione della partecipazione effettuata da un perito, avente la qualifica di revisore contabile, iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale, i cui oneri sono a carico dei soggetti accreditati.

14.3. Mancata restituzione dell'anticipazione - Nei casi in cui i soggetti accreditati non restituiscano l'anticipazione con le modalità ed entro il termine di cui al punto 14.1. si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

15. Ispezioni e controlli

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore può effettuare, in qualsiasi momento, controlli documentali ed ispezioni in loco, anche a campione, presso i soggetti accreditati e le imprese partecipate allo scopo di verificare l'effettiva destinazione dell'anticipazione alle finalità previste dalla legge, nonchè il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. A tal fine, i soggetti accreditati e le imprese partecipate sono tenuti a consentire l'accesso presso i propri uffici del personale all'uopo incaricato dal Gestore e fornire al medesimo tutta la documentazione e le informazioni richieste. Il diniego di accesso senza giustificati motivi costituisce motivo di revoca dell'anticipazione.

16. Revoca delle anticipazioni

16.1. Casi di revoca - Costituiscono motivo di revoca dell'anticipazione i seguenti casi:

16.1.1. percepimento dell'anticipazione, da parte dei soggetti accreditati, sulla base di notizie, dichiarazioni o dati falsi, inesatti o reticenti;

16.1.2. venir meno dei requisiti di ammissibilità all'intervento, ivi compresa la perdita della qualità di "banche", "intermediari finanziari" e "SFIS" da parte dei soggetti accreditati;

16.1.3. mancata destinazione dell'anticipazione agli scopi previsti dalla legge, dalla normativa di attuazione e dalle presenti disposizioni;

16.1.4. mancato rispetto dei termini di cui ai punti 10.2. e 10.4.;

16.1.5. mancato invio delle comunicazioni di cui al punto 11.4.;

16.1.6. ingiustificato diniego di accesso presso gli uffici dei soggetti accreditati o delle imprese partecipate per effettuare i controlli e le ispezioni di cui al paragrafo 15.;

16.1.7. ipotesi di variazioni della titolarità dei soggetti accreditati di cui al punto 20.2.;

16.1.8. decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186, Codice civile, dei soggetti accreditati;

16.1.9. qualsiasi violazione od omissione degli obblighi derivanti dalle norme di legge, regolamentari e delle presenti disposizioni.

16.2. Procedura di revoca - Al verificarsi di uno dei casi di revoca di cui al precedente punto 16.1., il Gestore, in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica ai soggetti accreditati l'avvio del procedimento di revoca fornendo indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti.

16.3. Controdeduzioni - Entro il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al punto precedente, i soggetti accreditati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonchè altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e predispone le osservazioni conclusive da sottoporre all'esame del Comitato.

16.4. Delibera del Comitato - Il Comitato, qualora ritenga fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del punto precedente, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti accreditati. Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'anticipazione e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione. Il Gestore comunica ai soggetti accreditati il provvedimento e, nel caso l'anticipazione sia stata già erogata, la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per gli interessi e le spese.

16.5. Mancata restituzione dell'anticipazione - Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i soggetti accreditati non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

E) Modalità per l'accreditamento dei soggetti intermediari

17. Richieste di accreditamento

17.1. Modulo di richiesta - Le richieste di accreditamento devono essere inoltrate al Gestore in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento) sull'apposito modulo, o su versione conforme, sottoscritto in originale, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto intermediario o da un suo delegato e compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di un documento di identità della persona che ha sottoscritto la richiesta. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con timbro e firma autografa.

17.2. Documentazione - Il modulo di richiesta di accreditamento deve essere corredato della seguente documentazione, sottoscritta in originale, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto intermediario o da un suo delegato:

17.2.1. relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto;

17.2.2. curriculum vitae delle risorse impiegate nell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni.

17.3. Ulteriore documentazione relativa agli intermediari finanziari ed alle SFIS - Gli intermediari finanziari e le SFIS devono, inoltre, allegare alla richiesta di accreditamento:

17.3.1. copia degli ultimi due bilanci approvati;

17.3.2. per gli intermediari finanziari, copia della documentazione comprovante l'iscrizione:

- nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero:

- nell'elenco speciale di cui al successivo art. 107;

e, per i fondi comuni di investimento:

- copia del regolamento del fondo nonchè copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia alla SGR che gestisce il fondo comune di investimento;

17.3.3. per le SFIS, copia della documentazione comprovante l'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

18. Istruttoria delle richieste di accreditamento

18.1. Comunicazione del numero di posizione - Il Gestore assegna alle richieste un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti intermediari, in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax), entro quindici giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità della medesima.

18.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero progressivo delle richieste è quella di arrivo al Gestore.

18.3. Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di accreditamento, complete dei dati previsti nel modulo di richiesta e della documentazione prevista, sono istruite sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto e presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perchè possano essere deliberate entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

18.4. Completamento delle richieste di accreditamento - Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni, ovvero i chiarimenti richiesti.

18.5. Decadenza delle richieste di accreditamento - Le richieste sono respinte dagli uffici qualora i dati previsti dal modulo di richiesta di accreditamento, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta del Gestore.

18.6. Decreto del Ministero - In ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato, il Ministero con decreto del Direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese.

18.7. Comunicazione dell'esito delle richieste di accreditamento - Il Gestore trasmette ai soggetti intermediari, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o fax, entro dieci giorni dalla data di emanazione, il decreto di cui al punto 18.6.

19. Convenzione di accreditamento

Unitamente alla comunicazione dell'esito delle richieste di accreditamento, il Gestore invia ai soggetti intermediari copia della convenzione di accreditamento. I soggetti intermediari devono inviare al Gestore, entro il termine di un mese dalla data di ricezione, copia della suddetta convenzione sottoscritta in originale, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto intermediario o da un suo delegato, unitamente alla copia di un documento di identità della persona che ha sottoscritto la convenzione medesima. Con la sottoscrizione i soggetti intermediari accettano le norme di cui alle presenti disposizioni ed assumono formale impegno ad esaminare, ai fini di una eventuale partecipazione al capitale, le proposte che verranno presentate loro dalle imprese ad essi indirizzate dal Gestore, previa comunicazione scritta da parte di quest'ultimo.

20. Variazioni

I soggetti accreditati devono tempestivamente comunicare al Gestore:

20.1. ogni variazione inerente i dati e le informazioni contenuti nella relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto. In tal caso, i soggetti accreditati devono trasmettere al Gestore, ai fini della conferma dell'accreditamento, una nuova relazione. Le nuove relazioni sono istruite con le modalità di cui al paragrafo 18. e sono presentate al Comitato affinchè possa deliberare, entro il termine di due mesi dalla data di arrivo al Gestore dei programmi, la conferma dell'accreditamento, ovvero disporre, qualora non ritenga congrui i dati e le strategie di azione formalizzate nella relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni, l'avvio della procedura di revoca dell'accreditamento di cui al punto 22.2.;

20.2. ogni variazione della titolarità dell'intermediario accreditato, connessa ad operazioni straordinarie di gestione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.). Qualora tali variazioni comportino il trasferimento della titolarità delle partecipazioni ad altro soggetto privo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3., ovvero non accreditato dal Ministero, il Comitato dispone la revoca dell'anticipazione concessa.

21. Rendicontazione dell'attività svolta

I soggetti accreditati devono trasmettere annualmente al Gestore, entro il 31 marzo, un rendiconto dell'attività svolta che espliciti:

21.1. le procedure effettivamente attivate dal soggetto accreditato per l'individuazione delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;

21.2. distintamente per ogni regione italiana, il numero di imprese valutate ai fini dell'acquisizione di partecipazioni.

Nel rendiconto i soggetti accreditati devono, inoltre, evidenziare e motivare eventuali scostamenti registrati tra l'attività effettivamente svolta e l'attività pianificata, formalizzata nei singoli punti della relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto.

22. Revoca dell'accreditamento

22.1. Casi di revoca - Costituiscono motivo di revoca dell'accreditamento i seguenti casi:

22.1.1. perdita da parte dei soggetti accreditati della qualità di "banche", "intermediari finanziari" e "SFIS";

22.1.2. ottenimento dell'accreditamento sulla base di notizie, dichiarazioni o dati falsi, inesatti o reticenti;

22.1.3. mancato rispetto da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei requisiti di cui all'art. 3, del decreto;

22.1.4. ipotesi di variazioni di cui al punto 20.1.;

22.1.5. mancato invio nei termini del rendiconto di cui al paragrafo 21.

22.2. Procedura di revoca - Al verificarsi di uno dei casi di revoca di cui al precedente punto 22.1., il Gestore, in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica ai soggetti accreditati l'avvio del procedimento di revoca fornendo indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti.

22.3. Controdeduzioni - Entro il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al punto precedente, i soggetti accreditati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonchè altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e predispone le osservazioni conclusive da sottoporre all'esame del Comitato.

22.4. Proposta di revoca - Il Comitato, qualora ritenga fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del punto precedente, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti accreditati. Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, propone al Ministero la revoca dell'accreditamento.

22.5. Decreto di revoca - Le proposte di revoca deliberate dal Comitato sono tempestivamente trasmesse dal Gestore al Ministero che, in ultima istanza, dispone con decreto del Direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese la revoca dell'accreditamento.

23. Commissione di gestione

Ai soggetti accreditati è riconosciuta una commissione annua di gestione (management fee) nella misura del:

23.1. 3% dell'importo dell'anticipazione concessa, se l'impresa partecipata (ovvero, per le imprese con più sedi, l'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui al paragrafo 2.) è ubicata nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 a) del Trattato CE;

23.2. 2% dell'importo dell'anticipazione concessa, se l'impresa partecipata (ovvero, per le imprese con più sedi, l'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui al paragrafo 2.) è ubicata nel restante territorio nazionale.

Per il solo primo anno di detenzione della partecipazione acquisita con l'anticipazione, le commissioni di cui ai punti 23.1. e 23.2. sono aumentate al 4% dell'importo dell'anticipazione a copertura anche dei costi sostenuti dai soggetti accreditati per l'attività di selezione delle imprese.

24. Premio

Ai soggetti accreditati è riconosciuto un premio (success fee) calcolato, secondo le modalità di cui al punto 12.2., in misura percentuale sulla quota di rendimento della partecipazione eccedente il rendimento minimo prefissato. Tale percentuale varia in funzione del rendimento della partecipazione e della localizzazione dell'impresa partecipata (ovvero, in caso di imprese con più sedi, dell'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui al paragrafo 2.) nel seguente modo:

Rendimento della partecipazione
(misurato in termini di tasso interno
di rendimento - TIR)

Misura del premio
Zone 87.3 a) Restante territorio nazionale
TIR ≤ 20% 20% 15%
TIR > 20% 30% 20%

25. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione delle presenti disposizioni sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

26. Validità delle disposizioni

26.1. Le presenti disposizioni, unitamente alla delibera di concessione delle anticipazioni, sono destinate a disciplinare i rapporti e le operazioni future relativi alla concessione delle anticipazioni oggetto delle presenti disposizioni.

Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni sono prontamente comunicate dal Gestore ai soggetti accreditati.

26.2. Alle anticipazioni oggetto delle presenti disposizioni si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.

Registrato alla Corte dei conti il 6-4-2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle Attività Produttive, Registro n. 2, foglio n. 46

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda