MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 19 maggio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2004)

 

Graduatorie dei progetti ammissibili alle agevolazioni per la formazione degli stilisti, ai sensi del punto 3.1 e del punto 5 della circolare 15 ottobre 2003, n. 946392.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO

DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

...omissis...

Decreta:

Articolo unico

1. La graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni per la formazione degli stilisti di cui al bando emanato con circolare del 15 ottobre 2003, n. 946392 (28), ai sensi dell'art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (29) è, qui di seguito, riportata:

Posizione
in graduatoria
Soggetto promotore Totale
punteggio
1 Consorzio maestri calzaturieri del Brenta 130
2 Genesis Consulting Srl 111
3 Servindustria Pistoia Srl 97
4 CESAN 92
5 Consorzio della moda 80
6 Clerici tessuto & C. SPA 39
7 PATECOR SPA 38
8 Città studi SPA 24

2. L'elenco dei progetti ritenuti non agevolabili per mancanza dei requisiti previsti dalla circolare di cui al comma precedente in quanto sono relativi a progetti la cui domanda di agevolazione è stata presentata oltre la data del 27 gennaio 2004, ovvero, trattati di progetti non consortili, sono, qui di seguito, riportati:

Simon Srl - Non accoglibile;

Sud Fashion - Non accoglibile.

3. Con successivi decreti verrà indicata l'agevolazione concessa a ciascuna impresa partecipante al progetto ovvero, per i progetti di cui al comma 2, saranno indicati i motivi della non ammissibilità.

4. I decreti di concessione delle agevolazioni sono adottati, in relazione ai progetti inseriti nella graduatoria indicata al precedente comma 1 in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto delle disposizioni di cui ai punti 4.1 e 5.3 della circolare del 15 ottobre 2003, n. 946392, nonché delle modalità previste al punto 2 della anzidetta circolare.

5. Dalla data di comunicazione dei decreti di cui al comma 4 decorrono i termini di legge per impugnare il provvedimento.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 maggio 2004

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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3297.

(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.

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