MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 marzo 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2006)
Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (34). Disposizioni sull'erogazione dei progetti ritenuti ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Per i progetti di cui al decreto ministeriale 3 luglio 2003 (35) ammessi a cofinanziamento, per i quali sia stata presentata richiesta di erogazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto ministeriale 3 luglio 2003 e non sia intervenuto il relativo provvedimento di liquidazione, la decorrenza dei termini previsti per la conclusione del progetto dall'art. 7, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 3 luglio 2003, anche in relazione al disposto del successivo art. 14, è sospesa per il periodo intercorrente tra la data della comunicazione della conclusione della relativa istruttoria avente esito positivo e quella del provvedimento di liquidazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il termine previsto per la conclusione del progetto, o quello maggiore, per effetto della proroga eventualmente concessa ai sensi dell'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 luglio 2003, riprende a decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione. Conseguentemente, i progetti devono essere conclusi entro il termine finale da computarsi senza tener conto del periodo di sospensione di cui al comma 1.
3. E' comunque facoltà del soggetto beneficiario che abbia concluso il proprio progetto nelle more del periodo di sospensione di cui al comma 1, presentare la richiesta dell'erogazione della quota a saldo ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 3 luglio 2003, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 3 luglio 2003.
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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2408.
Art. 2.
1. La liquidazione del cofinanziamento dei progetti, indipendentemente dalla fase per la quale viene avanzata la richiesta di liquidazione della relativa quota, è effettuata successivamente alla specifica attribuzione di cassa, per l'anno di riferimento, da parte del Ministro dell'Economia e Finanze, a valere sul Capitolo 1650 del Ministero delle Attività Produttive.
Roma, 2 marzo 2006