MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 20 gennaio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004)

 

Sperimentazione del protocollo automatico negli uffici del registro delle imprese.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attivano in via sperimentale, sino alla prossima riforma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (13), la protocollazione automatica delle pratiche trasmesse per via telematica al registro delle imprese, secondo le "Specifiche tecniche" contenute nell'allegato A al presente decreto.

2. Le Specifiche tecniche di cui al comma 1 sono disponibili sul sito Internet www.minindustria.it

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pagg. 741, 2211; I.L.P. 1996, pag. 944.

Art. 2.

1. Il sistema automatico di protocollazione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato B al presente decreto, garantisce l'attribuzione del numero di protocollo nella stessa giornata d'invio se effettuato in orario d'ufficio, o altrimenti entro il giorno lavorativo successivo, con rilascio di apposita ricevuta al mittente.

Art. 3.

1. Il soggetto che provvede alla trasmissione delle pratiche per via telematica al registro delle imprese potrà decidere se avvalersi del sistema di generazione del protocollo automatico di cui al presente decreto prima di effettuare l'invio, digitando l'apposito tasto funzione.

2. Nella fase di inserimento dei dati necessari all'esecuzione della protocollazione automatica, l'utente potrà optare per l'addebito immediato dei diritti camerali, piuttosto che effettuare tale adempimento nei più ampi termini di legge.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2004

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ALLEGATO A ...omissis...

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ALLEGATO B

(Art. 2, comma 1)

Requisiti necessari per la protocollazione automatica delle domande di iscrizione o di deposito trasmesse al registro delle imprese per via telematica, la cui assenza comporta la reiezione dell'istanza:

- sottoscrizione mediante apposizione della firma digitale a norma di legge;

- esito positivo della verifica di validità della firma digitale dei sottoscrittori;

- esistenza del codice della provincia del registro imprese di destinazione;

- presenza dell'atto in base al quale si chiede la formalità;

- integrità informatica del file ricevuto,

- corretta individuazione dell'impresa nei cui confronti effettuare le formalità: al momento dell'iscrizione non deve esistere una posizione attiva relativamente al codice fiscale; in modifica il C.F. deve esistere in provincia e corrispondere al numero REA della pratica;

- inesistenza di pendenza o evasione di una precedente pratica cui fosse stato attribuito il medesimo codice pratica;

- corrispondenza del file alle specifiche tecniche e alle istruzioni per la compilazione disponibili sul sito del Ministero delle Attività Produttive.

 

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