MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 22 dicembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004)

 

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(13). Costituzione di un Fondo di garanzia per il credito al consumo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", la cui consistenza in termini di competenza per l'anno finanziario 2003 è pari a € 16.629.951,61, sono destinate a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (14), e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € 15.000,00.

2. Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (15), ovvero da società finanziarie da queste controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione del Fondo di cui al successivo art. 2, comma 2. In ogni caso il valore della garanzia concessa non può superare l'importo di € 1.500,00 e può essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.

3. I limiti del reddito complessivo (ISEE) e l'importo massimo della garanzia concedibile di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati almeno una volta l'anno e, ove necessario, adeguati con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 1527; I.L.P. 1998, pag. 1177.

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI) che istituisce uno specifico Fondo di garanzia, con propria contabilità separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1. L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, provvede alla gestione di detto Fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi.

Inoltre l'IPI è autorizzato a utilizzare, nel limite di € 500.000,00, lo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 1 per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del Fondo nonchè per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle attività di controllo e monitoraggio della gestione e per la selezione del soggetto terzo. Ai fini dell'attuazione del presente comma l'IPI è autorizzato ad apportare le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie.

2. Con successivo decreto del Ministro delle Attività Produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvate, su proposta dell'IPI, le modalità di gestione del Fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei princìpi generali in materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; nonchè misure idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo.

3. Con convenzione stipulata tra il Ministero delle Attività Produttive e l'IPI sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio e le modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1. La convenzione provvede, altresì, a definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività di cui al precedente comma 1, nonchè di quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio della gestione del Fondo; gli oneri riferiti a queste ultime attività gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1.

4. Il Ministro delle Attività Produttive trasmette annualmente alle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati, in base all'attività di controllo e monitoraggio svolta dall'IPI, una relazione sull'operatività del Fondo di garanzia in base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto.

Art. 3.

1. Per la copertura della spesa complessiva pari € 16.629.951,61 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul Capitolo numero 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 2003

Registrato alla Corte dei conti il 13-1-2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle Attività Produttive, registro n. 1, foglio n. 24

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