MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 22 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2003)

 

Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002 (8), sono ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:

- € 650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

- € 37,95 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2003

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2687.

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