MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 settembre 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005)

 

Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (36), adottate dal Comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (37), nella riunione del 21 luglio 2005.

2. Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo.

3. E' riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

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(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2836; I.L.P. 1997, pag. 1948.

Art. 2.

1. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Allegato ...omissis...

 

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