MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 settembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005)
Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (36), adottate dal Comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (37), nella riunione del 21 luglio 2005.
2. Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo.
3. E' riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
---------
(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.
(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2836; I.L.P. 1997, pag. 1948.
Art. 2.
1. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2005
Allegato ...omissis...