MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 luglio 2002, n. 226.
(Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002)
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 (9), recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (10) e all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, adottato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 31 maggio 1999, n. 248, di seguito denominato "decreto", è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente regolamento.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2495.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.
Art. 2.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) "consorzi" indica i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (11), e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; ».
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 3010; I.L.P. 1991, pag. 1831.
Art. 3.
1. All'art. 2 del decreto il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".
Art. 4.
1. All'art. 3 del decreto il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La controgaranzia è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale è elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 6 del decreto sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis (Imprese a prevalente partecipazione femminile). - 1. Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (12), si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale è stato richiesto l'intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Le modalità di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell'ambito della convenzione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (13).
Art. 6-ter [Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)]. - 1. Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle Attività Produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione".
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1693; I.L.P. 1992, pag. 1431.
(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2836; I.L.P. 1997, pag. 1948.
Art. 6.
1. All'articolo 12 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2002
Registrato alla Corte dei conti il 4-10-2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 120