MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2003)

 

Modificazioni al Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (9), di seguito denominato "Testo unico". Tali modifiche ed integrazioni avranno efficacia per i bandi i cui termini di presentazione delle domande siano ancora aperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quella di cui al comma 2, che avrà efficacia per i bandi aperti successivamente a tale data.

2. Il punto 2.1 del Testo unico è sostituito dal seguente:

«2.1. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori ai seguenti limiti:

- 500.000 euro per le attività del "settore industria", di cui al successivo punto 2.2.a, ad eccezione delle costruzioni e dei servizi, e per le attività del "settore turismo", di cui al successivo punto 2.2.b;

- 150.000 euro, per le attività del detto "settore industria", limitatamente alle costruzioni ed ai servizi, e per le attività del "settore commercio", di cui al successivo punto 2.2.c.

Nei prossimi bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'abbassamento della soglia per il "settore turismo" può essere prevista per quelle realtà locali individuate dalle regioni».

3. Nel punto 2.2, lettera c) del Testo unico sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo capoverso, al punto c1), dopo le parole "classificati esercizi di vicinato", le parole da ", solo se inseriti" a "con propria insegna commerciale" sono eliminate;

b) nel primo capoverso, alla fine del punto c5), il punto è sostituito da un punto e virgola;

c) nel primo capoverso, dopo il punto c5) è inserito il seguente:

"c6) attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata da esercizi aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (10), con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo art. 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento:

i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

ii) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;

iii) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di commercio, regioni o province";

d) nel terzo capoverso, dopo le parole "di cui alle lettere c1), c2), c3)", le parole "e c4)" sono sostituite dalle parole ", c4) e c6)";

e) nel terzo capoverso, dopo le parole "per gli esercizi di cui alla lettera c1)" sono inserite le parole "e c6)";

f) nel terzo capoverso, dopo le parole «finalizzati alla "ristrutturazione" sono inserite le parole "e all'ammodernamento"».

g) nel terzo capoverso, alla fine del punto III), il punto è sostituito da un punto e virgola;

h) nel terzo capoverso, dopo il punto III) è inserito il seguente:

«IV) "ammodernamento" il programma che sia volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio.».

4. Nel punto 5 del Testo unico sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel punto c4), penultimo capoverso, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, può destinare prioritariamente una quota di dette risorse ai programmi di più rapida realizzazione, definendo i relativi criteri e le modalità anche per l'assunzione di uno specifico impegno da parte delle imprese sostenuto da idonea garanzia.";

b) al penultimo capoverso, dopo le parole "è incrementato del 5%" le parole da "in relazione alla sussistenza" fino alle parole "I suddetti incrementi sono cumulabili" sono sostituite dalle parole "per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001)".

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 177.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2803.

Roma, 24 luglio 2003

Registrato alla Corte dei conti il 21-8-2003

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Ministero attività produttive, foglio n. 70

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