MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 novembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004)
Definizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per l'anno 2004.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (6), la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato, in deroga al divieto di assunzioni, per l'anno 2004, disposto dal comma 53 dello stesso art. 3.
2. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2004 è consentito alle camere di commercio e all'Unioncamere l'arrotondamento per eccesso.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
Art. 2.
1. La Camera di commercio calcola l'indice medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2000-2002, definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato ed entrate correnti.
2. La Camera di commercio calcola, altresì, l'indice medio di equilibrio dimensionale per il triennio 2000-2002, definito come rapporto, espresso in millesimi, tra personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa ed il numero delle imprese attive iscritte nel Registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (7).
3. La Camera di commercio determina, quindi, l'indice generale di equilibrio economico-finanziario inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2 e lo raffronta con quello medio nazionale che è risultato, per il triennio in esame, pari a 35,34.
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518; I.L.P. 1994, pag. 355.
Art. 3.
1. Se l'indice generale di equilibrio economico-finanziario della singola Camera di commercio è inferiore all'indice generale di equilibrio del sistema camerale, la stessa può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003.
Le Camere di commercio nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (8), procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni per esigenze particolari, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.
2. Se l'indice generale di equilibrio della singola Camera di commercio è pari o superiore all'indice generale di equilibrio del sistema camerale, la stessa può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) incidenza media della spesa del personale sulle entrate correnti per il triennio 2000-2002, come calcolata ai sensi dell'art. 2, comma 1:
- inferiore o uguale a 33,38% parametro 1,15;
- superiore a 33,38% parametro 0,85.
b) tipologia dei servizi:
- servizi di promozione ed assistenza alle imprese parametro 1,50;
- servizi amministrativi parametro 0,70.
3. Nei casi di cui al comma 1 la Camera di commercio deve garantire il rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale e dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (9).
4. Nei casi di cui al comma 2, la Camera di commercio deve garantire il non superamento del proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario e il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
Art. 4.
1. L'Unioncamere può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, nel rispetto dell'art. 6 del D.L.vo, n. 165/2001 e, comunque, nel rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2004
Registrato alla Corte dei conti il 10-12-2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 43