MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 24 novembre 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004)

 

Modificazioni e integrazioni al decreto interministeriale 15 giugno 2004, recante la costituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE

E LE TECNOLOGIE

...omissis...

Decretano:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 15 giugno 2004 (210) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. La sezione speciale di cui all'art. 1 può altresì concedere garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni concessi alle PMI fornitrici, di seguito fornitori, di applicazioni tecnologiche digitali, a fronte di dilazioni di pagamento di pari durata concesse dai fornitori alle PMI acquirenti di cui al comma 1 e connesse alla fornitura delle applicazioni tecnologiche digitali di cui al comma 2. Il limite di cui al comma 3 si applica ad ogni operazione di dilazione di pagamento concessa dal fornitore alla singola PMI acquirente. La garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 sui finanziamenti di cui al presente comma è concessa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.".

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(210) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2164; I.L.P. 2004, pag. 1477.

Art. 2.

1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 15 giugno 2004 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa sui finanziamenti di cui all'art. 2 in misura non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI. Detta quota percentuale è ridotta al 50% per i finanziamenti di cui all'art. 2, comma 4".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2004

 

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