MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 25 novembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005)
Individuazione del limite di accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, nonché dei criteri di priorità da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni medesime.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
L'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (10), è consentito ai progetti che prevedano un investimento complessivo ammissibile non inferiore a € 60.000,00 e non superiore a € 400.000,00.
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3300.
Art. 2.
Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (11), per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa, i criteri di priorità, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:
1° Criterio. Nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi
Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Il numero degli occupati è costituito dalle unità aggiuntive attivate nell'anno a regime rispetto alle unità preesistenti. A tal fine sono considerati occupati i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola, calcolati in termini di unita-lavorative-anno (ULA); sono inoltre considerati occupati i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro e i collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del Codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali.
2° Criterio. Nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi
Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il numero delle occupate donne attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Per il calcolo delle nuove occupate si applicano le disposizioni dettate al punto precedente in relazione al primo criterio di priorità.
3° Criterio. Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali
Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi ad agevolazione e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli preesistenti.
L'ammontare degli investimenti totali è così determinato:
a) nelle iniziative di avvio di attività esso è pari ai nuovi investimenti ammessi;
b) nelle iniziative di acquisto di attività preesistente esso è pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e del costo ammesso relativo all'acquisto dell'attività;
c) nei progetti innovativi esso è pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e dell'investimento netto preesistente al programma, inteso come totale delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento.
4° Criterio. Partecipazione femminile all'impresa
Il criterio opera nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile, attribuendo al valore assunto da ciascuno dei precedenti 3 criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 10% del valore stesso. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile:
- le società di persone e le cooperative le cui socie siano tutte donne;
- le società di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne.
Non sono considerate imprese "a totale partecipazione femminile" le ditte individuali e le società a responsabilità limitata unipersonali.
5° Criterio. Certificazioni ambientali e/o di qualità ed iniziative di conciliazione
Il criterio opera quando ricorrono, disgiuntamente o congiuntamente, i seguenti casi:
a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono considerati i sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000, EMAS, UNI EN ISO14000 e ECOLABEL, le certificazioni di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT, le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG, nonché l'iscrizione dell'impresa richiedente nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
b) l'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità, di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (12), finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data di presentazione della domanda, siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge.
Il criterio opera attribuendo al valore assunto da ciascuno dei primi 3 criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1693; I.L.P. 1992, pag. 1431.
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 981; I.L.P. 2000, pag. 963.
Art. 3.
Il valore dei singoli criteri è determinato, per ciascuna iniziativa, sulla base dei dati di progetto e delle dichiarazioni ricavati dalla domanda di agevolazione.
Art. 4.
Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna iniziativa è ottenuto sommando i valori normalizzati dei primi 3 criteri indicati all'art. 2 e dei criteri regionali eventualmente individuati, comprensivi, qualora ne ricorrano le condizioni, delle maggiorazioni previste dal medesimo art. 2 per il 4° e 5° criterio. Il valore normalizzato sia del 1° che del 2° criterio di cui all'art. 2 è moltiplicato per 0,30.
Art. 5.
Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo può subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione delle graduatoria, non superiori a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non può superare i 20 punti percentuali.
Il superamento dei predetti limiti di scostamento determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.
Qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri 4° e 5°, lo scostamento è calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2005