MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2003)

 

Definizione, ai sensi dell'art. 34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (11), la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unione italiana delle Camere di commercio alcune forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato, in deroga al divieto di assunzioni, per l'anno 2003, disposto dal comma 4 dello stesso art. 34.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

Art. 2.

1. La Camera di commercio calcola il proprio indice di equilibrio economico-strutturale per il triennio 1999-2001 definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato e entrate correnti.

2. La Camera di commercio calcola, altresì, il proprio indice di equilibrio dimensionale per il triennio 1999-2001 definito come rapporto, espresso in millesimi, tra il personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa, ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (12).

3. La Camera di commercio determina, quindi, il proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2 e lo raffronta con quello medio nazionale che è risultato, per il triennio in esame, pari a € 35,48.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518; I.L.P. 1994, pag. 355.

Art. 3.

1. Le Camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (13).

2. Le Camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche nel limite del numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002, assicurando comunque, il principio della invarianza della spesa.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

Art. 4.

1. Se l'indice generale di equilibrio economico-finanziario della singola Camera di commercio è inferiore all'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale, la stessa può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 1999-2001, non sostituito e per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il valore dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale.

2. Se l'indice generale di equilibrio della singola Camera di commercio è compreso fra € 35,48 e € 41,00 la stessa può procedere al reclutamento di personale nei limiti di un numero di addetti non superiore a quello complessivo del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nel triennio 1999-2001 e non sostituito.

3. Se l'indice generale di equilibrio della singola Camera di commercio è superiore a € 41,00 le assunzioni devono essere contenute nel 50% delle cessazioni di personale a tempo indeterminato, avvenute nel triennio 1999-2001, non sostituito.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la Camera di commercio deve garantire il non superamento del proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario e il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

1. L'Unioncamere provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

2. L'Unioncamere può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni di personale dal servizio verificatesi nel triennio 1999-2001, non sostituito, e per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dal citato art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque nel rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

 

 

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