MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 gennaio 2004, n. 67.
(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2004)
Regolamento in materia di attività dell'attuario incaricato, previsto dall'articolo 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (11), concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 893; I.L.P. 2003, pag. 388.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
"Basi tecniche": tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
"Ipotesi tecniche": i valori attribuiti a tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa;
"Ipotesi finanziarie": le previsioni di natura finanziaria quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
"Caricamenti": la quota delle spese generali di gestione (acquisizione, incasso e amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonchè il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
"Fabbisogno tariffario": la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
"Premio medio di tariffa": il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
"Variabili di personalizzazione": gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati;
"Premio di tariffa": il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall'impresa.
Art. 2.
Nomina dell'attuario incaricato
1. L'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui ai rami 10 e 12 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nomina un attuario incaricato preposto a svolgere in via continuativa le funzioni disciplinate dal presente decreto. Della nomina dell'attuario è data comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni.
2. L'attuario può essere un dipendente dell'impresa o di altra impresa appartenente allo stesso gruppo ovvero un professionista esterno. In ogni caso l'impresa deve garantire le condizioni affinchè l'attuario sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali che l'impresa è tenuta a fornirgli. Qualora l'impresa non adempia agli obblighi di cui al presente comma l'attuario, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro breve termine, comunica immediatamente all'ISVAP gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti.
3. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare un nuovo attuario e comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP ed all'attuario subentrante una relazione dettagliata nella quale siano riassunti i fatti rilevanti della sua attività e i rilievi formulati all'impresa negli ultimi ventiquattro mesi.
Art. 3.
Requisiti dell'attuario incaricato
e situazioni di incompatibilità
1. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) essere dotato di comprovata esperienza nel settore attuariale dell'assicurazione dei rami danni ed avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale nel suddetto settore;
c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 4.
2. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.
3. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 e la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità indicate nel comma 2 determinano la decadenza dall'incarico, della quale l'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP.
4. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP, nonchè alle regole applicative dei princìpi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario è revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP stesso. La revoca è comunicata dall'impresa entro dieci giorni all'ISVAP che ne informa l'Ordine degli attuari.
Art. 4.
Funzioni dell'attuario incaricato
1. Nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, esercitati nel territorio della Repubblica l'attuario incaricato è preposto alla verifica preventiva delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e degli ulteriori elementi considerati nonchè alla preventiva valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato procede a dette verifiche preventive sui premi di tariffa che l'impresa intende praticare sul territorio della Repubblica ed in occasione di ogni loro successivo aggiornamento o revisione.
2. Ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'attuario incaricato, rilasciata ai sensi dell'articolo 5.
3. L'attuario, ove ne sia venuto a conoscenza, informa tempestivamente l'ISVAP dell'applicazione da parte dell'impresa di una tariffa che non è stata sottoposta alle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'attuario incaricato verifica preventivamente la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche che essa intende iscrivere nel bilancio d'esercizio, nonchè la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP.
Art. 5.
Relazione tecnica sulle tariffe
1. Il procedimento seguito dall'attuario per le operazioni di cui all'articolo 4 forma oggetto di una relazione tecnica che viene predisposta e sottoscritta dal medesimo almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa. La relazione tecnica è trasmessa all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione.
2. La relazione tecnica descrive la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del fabbisogno tariffario e quindi del premio medio di tariffa. Illustra altresì per ciascuna tariffa, in relazione ai singoli settori tariffari e ad ogni formula tariffaria adottata, il modello tariffario utilizzato, il periodo di validità della tariffa, le basi tecniche utilizzate e le metodologie applicate per l'impiego delle variabili di personalizzazione dei premi di tariffa.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la relazione tecnica indica, tra l'altro, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonchè le modalità di calcolo dei premi di tariffa.
4. La relazione tecnica riporta altresì la valutazione dell'attuario sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario ed altri elementi di riferimento. Se la valutazione è negativa, l'attuario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ISVAP.
5. Alla relazione tecnica è allegata una sintesi significativa dei dati, delle informazioni e delle statistiche utilizzati dall'attuario, desunti dal portafoglio aziendale o di gruppo e, eventualmente, da elaborazioni e fonti statistiche di mercato, ai fini della verifica della costruzione tariffaria dell'impresa.
6. L'impresa è tenuta a conservare la relazione tecnica trasmessa dall'attuario per un periodo di almeno cinque anni. L'impresa è altresì tenuta a conservare per un periodo di almeno due anni ogni informazione di dettaglio relativa procedimento di costruzione dei premi di tariffa.
Art. 6.
Relazione tecnica sulle riserve
1. L'attuario incaricato:
a) descrive in una relazione tecnica le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo delle riserve tecniche dei rami di cui all'articolo 2, comma 1, che l'impresa intende iscrivere nel bilancio di esercizio;
b) illustra le procedure e le metodologie da esso applicate nonchè le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve stesse;
c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonchè la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'ISVAP.
2. La relazione tecnica sottoscritta dall'attuario è trasmessa almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio all'amministratore delegato dell'impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione ed è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.
3. Se non intende rilasciare l'attestazione prevista nel comma 1, l'attuario informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica corredata delle specifiche motivazioni.
Art. 7.
Rapporti con l'ISVAP, con la società di revisione
e con il collegio sindacale
1. La relazione tecnica di cui all'articolo 5 è trasmessa, a richiesta, all'ISVAP, alla società di revisione dell'impresa ed al collegio sindacale; la relazione tecnica di cui all'articolo 6 è trasmessa all'ISVAP insieme con il bilancio di esercizio nonchè alla società di revisione ed al collegio sindacale nel termine di cui all'articolo 6, comma 2. L'ISVAP può richiedere all'attuario incaricato notizie, informazioni e dati sullo svolgimento dei suoi compiti e può disporne la convocazione.
2. L'attuario incaricato e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Art. 8.
Imprese con sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea
1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese di cui al presente articolo trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano alle tariffe e alle modifiche tariffarie che entrano in vigore novanta giorni dopo la nomina dell'attuario incaricato. A decorrere dall'1 giugno 2004 tutte le tariffe in vigore sono comunque sottoposte alla verifica dell'attuario.
2. Le disposizioni relative alle riserve tecniche si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 28 gennaio 2004
Registrato alla Corte dei conti il 24-2-2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 225