MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 28 marzo 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 107, Suppl. ord., del 9 maggio 2002)

 

Termini, modalità e procedure per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Termini di presentazione delle domande

1. Le società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (3) possono presentare le domande per la richiesta delle agevolazioni a partire dall'1 giugno 2002 fino al 31 luglio 2002 per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 marzo 2001, n. 400 (4) e a partire dal 15 settembre 2002 fino al 31 dicembre 2002, per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d).

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2035; I.L.P. 1998, pag. 1179.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 11.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è presentata al Ministero delle Attività Produttive secondo gli schemi riportati in allegato ed entro i termini di cui al precedente articolo 1. Le domande, in regola con l'imposta di bollo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale della società finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni.

Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse disponibili, pari a € 38.424.393 sono ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 nelle misure seguenti:

a) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): € 23.240.561,00;

b) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): € 3.098.741,00;

c) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): € 9.812.681,00;

d) a favore degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d): € 2.272.410,00.

2. Le risorse necessarie per la concessione di un contributo a titolo di rimborso spese a favore delle società finanziarie beneficiarie delle agevolazioni determinato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 sono pari a € 2.892.158,00.

3. Le risorse destinate a ciascuno intervento eventualmente non impegnate entro il 31 marzo 2003 potranno essere nuovamente ripartite per gli interventi in relazione ai quali le richieste di contributo siano eccedenti rispetto alle rispettive risorse assegnate.

Roma, 28 marzo 2002

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