MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 29 dicembre 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006)

 

Procedure concernenti le domande di agevolazione, presentate nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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Decreta:

Articolo unico

1. Le imprese interessate devono comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza della domanda, il loro perdurante interesse sia allo svolgimento del programma a suo tempo presentato anche in relazione alla sua attualità tecnologica sia alla valutazione del programma stesso ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 46/1982 (4). Contestualmente, le stesse imprese devono comunicare l'assenso all'eventuale concessione dell'agevolazione nella misura e con le modalità che saranno indicate dal decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (5), ove i programmi siano ricompresi nelle tipologie da definire nel medesimo decreto.

2. Per i programmi che potranno essere agevolati con le modalità indicate dal decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono riservate risorse pari al 20% di quelle assegnate alla legge n. 46/1982 (FIT) dalla Delibera CIPE del 15 luglio 2005.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere indirizzata, esclusivamente tramite raccomandata A/R, al competente Ufficio C1 del Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - via Giorgione n. 2b - 00147 Roma, il quale procederà nella fase attuativa ad opportuni e puntuali controlli ispettivi.

4. Copia della suddetta comunicazione deve essere altresì inviata, allegando i bilanci depositati relativi agli ultimi 2 esercizi utili, alla banca concessionaria presso la quale è stata a suo tempo inoltrata la domanda di agevolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

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(4) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 589.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

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