MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2004)
Aggiornamento annuale, previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il riconoscimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
...omissis..
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2004, gli importi indicati nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2003 (3), sono aggiornati nelle misure seguenti:
seicentosessantatre euro e cinquanta centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
trentotto euro e settantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2004
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3135.