MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 30 luglio 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002)
Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi previsti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
IL MINISTRO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2002, gli importi indicati nel comma 2, dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono aggiornati nelle misure seguenti:
- € 634,62 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- € 37,02 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di invalidità assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2002