MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 31 luglio 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002)

 

Modificazioni al decreto 24 novembre 1999, recante la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del Fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Le risorse, per il periodo dal 2001 al 2018, di € 92.962.241,84 (lire 180 miliardi) del Fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (7), ripartiti tra le regioni a statuto ordinario con il decreto del 24 novembre 1999 sono modificate, per gli importi qui di seguito indicati:

Piemonte 7.576.422,66
Lombardia " 22.380.148,44
Veneto " 21.948.385,32
Liguria " 188.508,78
Emilia e Romagna " 6.624.080,28
Toscana " 11.465.340,12
Marche " 5.329.832,04
Umbria " 836.139,60
Lazio " 158.035,86
Abruzzo " 14.414.316,30
Molise " 322.783,56
Campania " 1.348.984,44
Basilicata " 369.264,60

Le regioni provvedono a concedere le risorse assegnate in conformità alle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1764; I.L.P. 1999, pag. 1507.

Art. 2.

A partire dal 2001 fino all'anno 2018, per ciascun anno il Ministero delle Attività Produttive trasferirà alle regioni le somme qui di seguito elencate:

Piemonte 420.912,37
Lombardia " 1.243.341,58
Veneto " 1.219.354,74
Liguria " 10.472,71
Emilia e Romagna " 368.004,46
Toscana " 636.963,34
Marche " 296.101,78
Umbria " 46.452,20
Lazio " 8.779,77
Abruzzo " 800.795,35
Molise " 17.932,42
Campania " 74.943,58
Basilicata " 20.514,70

Art. 3.

Le regioni trasmetteranno, al Ministero delle Attività Produttive e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il mese di febbraio dell'anno 2003 e negli anni successivi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, sulla valutazione dei risultati conseguiti, nonchè sui miglioramenti dei livelli di sicurezza e dell'innovazione tecnologica.

Art. 4.

La spesa di cui all'art. 1 sarà imputata al capitolo 7420 piano di gestione 08 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Attività Produttive e sarà così ripartita: per quanto riguarda € 5.164.568,99 a valere sui residui 2001 e quanto a € 5.164.568,99 sulle competenze del 2002 e per € 5.164.568,99 su ciascuno degli esercizi finanziari dal 2003 al 2018.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

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