MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 7 luglio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004)

 

Graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal bando speciale di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI

ALLE IMPRESE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dal bando speciale della legge n. 488/1992 (3) per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale, sono riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono, nell'allegato 2, le opportune note esplicative.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 177.

Art. 2.

I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 1 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 3.

Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrerà il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidità o decadenza della domanda previsti dall'art. 5 del regolamento, in quanto tali note contengono già gli specifici motivi di esclusione.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dalle attività svolte dalle banche concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui rispettivamente all'art. 1, comma 2 ad all'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 (4), sono posti a carico delle risorse nazionali della legge n. 488/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2181.

Allegati 1 e 2 ...omissis...

 

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