MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 7 ottobre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002)
Modificazioni al Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (1), di seguito denominato "Testo unico". Tali modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per quella introdotta dal comma 3, che si applica anche alle domande già presentate, avranno efficacia per i bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al punto 2.2, lettera a) del Testo unico, sono eliminate le parole "; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle risorse complessive disponibili".
3. Nel punto 3.1 del Testo unico, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis.".
4. Le parole del punto 4 del Testo unico sono sostituite dalle seguenti: "Le agevolazioni concedibili sono pari all'80% di quelle massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento. Tale misura è elevata al 90% o al 100% per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di una unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto.".
5. Al punto 5.c5) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al punto 3), prima del punto e virgola, sono inserite le seguenti parole: ", limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al precedente punto 5.c4).III)";
b) nel settimo capoverso, dopo le parole "vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3)" sono inserite le seguenti parole "(quest'ultimo limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al precedente punto 5.c4).III)";
c) nell'ottavo capoverso, dopo le parole "vengono utilizzati gli indicatori 1), 2)" le parole ", 3) e 4)" sono sostituite dalle parole "e 4)".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2002
Registrato alla Corte dei conti il 13-11-2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 145
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 177.