MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 8 febbraio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006)

 

Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (29), la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per consentire alle Camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le Camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41 possono assumere personale in ragione di 1 unità ogni 3 cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le Camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico-finanziario superiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unità ogni 5 cessate cumulativamente dal servizio nel triennio 2004-2006.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, non è consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso.

Art. 3.

1. Eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 1, sono rassegnati, a livello nazionale, tra le Camere richiamate nel medesimo comma dal Ministero delle Attività Produttive, sentito il gruppo di lavoro di cui all'art. 4.

2. Le domande presentate dalle Camere di commercio ai sensi del comma 1, sono prese in esame dal gruppo di lavoro tenendo conto, con riferimento al singolo ente camerale, dei seguenti parametri:

a) indice generale di equilibrio economico-finanziario in rapporto all'indice medio nazionale calcolati sulla base delle modalità di cui all'art. 5;

b) tipologia ed essenzialità dei servizi ai quali sono destinate le unità di personale;

c) andamento del turn-over del triennio considerato ai fini del calcolo dell'indice di cui alla lettera a);

d) differenza tra pianta organica approvata e personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) reclutamento di personale mediante mobilità esterna.

3. Le eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 2, sono riassegnate, nel corso del 2007, dal Ministero delle Attività Produttive, sentito il gruppo di lavoro, unitamente a quelle riferite all'annualità 2006.

4. Le Camere di cui all'art. 2, comma 2, possono concorrere alla distribuzione di tali quote residue solo se il proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario presenta, rispetto a quello calcolato per l'anno 2005, un miglioramento non inferiore all'8%.

Art. 4.

1. E' costituito, per le finalità di cui al presente decreto, un gruppo di lavoro presso il Ministero delle Attività Produttive, senza oneri a carico dello stesso Ministero, e composto da 2 rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, di cui 1 con funzioni di presidente, 1 del Ministero dell'Economia e Finanze, 1 del Dipartimento della Funzione pubblica ed 1 dell'Unioncamere.

2. Il gruppo di lavoro esamina le richieste di accesso all'utilizzo delle quote residue, presentate dalle singole Camere di commercio entro il 30 novembre di ciascuno anno, tenendo conto dei parametri individuati all'art. 3, e formula pareri in merito alla possibilità di assumere personale avvalendosi delle richiamate quote residue di cui all'art. 3.

3. Le quote residue di cui all'art. 3 sono riassegnate, con provvedimento del Ministero delle Attività Produttive, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Per l'anno 2005, il gruppo di lavoro calcola per ciascuna Camera di commercio, tenendo conto dei dati forniti da Unioncamere, l'indice medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001-2003, definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato ed entrate correnti.

2. Il gruppo di lavoro calcola, altresì, per ciascuna Camera di commercio l'indice medio di equilibrio dimensionale per il triennio 2001-2003, definito come rapporto, espresso in millesimi, tra personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (30).

3. Il gruppo di lavoro determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario di ciascuna Camera di commercio, inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2, e quindi l'indice medio nazionale.

4. Per gli anni 2006 e 2007 il gruppo di lavoro calcola gli indici di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento, rispettivamente, al triennio 2002-2004 e 2003-2005.

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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518; I.L.P. 1994, pag. 355.

Art. 6.

1. Le assunzioni di cui al presente decreto devono essere effettuate nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (31) ed all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (32), in coerenza con i quali le Camere provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, tenendo conto che la differenza tra le stesse ed il personale in servizio non deve superare il 20%.

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(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.

Art. 7.

1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 l'Unioncamere può assumere personale entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 33% delle cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. E' consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso, se l'indice di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere, definito ai sensi del comma 3, è al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle Camere di commercio.

3. Per indice di equilibrio economico finanziario dell'Unioncamere, per ciascun triennio considerato, si intende il rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Registrato alla Corte dei Conti il 23-2-2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 234

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