MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

DECRETO 8 ottobre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2002)

 

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2002 del settore industria e fissazione del termine finale di presentazione delle domande per il medesimo bando.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000 (1), concernente il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (2), in merito alle domande presentate per il bando del 2002 e riferite alle predette regioni e province autonome per le attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda; tali proposte, concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate nonchè le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto Testo unico, sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

2. Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorità con i relativi punteggi finalizzata all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione medesima. Analogamente assumono valore pari a zero le singole priorità non espresse.

3. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del "settore industria" di cui al precedente comma 1, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2454.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 177.

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ALLEGATO 1

Legge n. 488/1992 - Proposte regionali relative alla formazione di graduatorie speciali ed alle risorse finanziarie alle stesse destinate per il bando del "settore industria" del 2002 sulla base del piano programmatico di riparto delle risorse di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2002

Regione Tipo di graduatoria speciale Misura delle risorse disponibili destinata
alla graduatoria speciale
Piemonte Nessuna --
Valle d'Aosta Nessuna --
Lombardia Nessuna --
Trentino Alto Adige    
Trento Nessuna --
Bolzano Nessuna --
Veneto Area 15%
Friuli Venezia Giulia Area 20%
Liguria Attività 50%
Emilia Romagna Area 50%
Toscana Area 30%
Umbria Area 20%
Marche Area 20%
Lazio Area 45%
Abruzzo Area 30%
Molise Area 40%
Campania Area 50%
Puglia Attività 50%
Basilicata Attività 30%
Calabria Attività 50%
Sicilia Attività 40%
Sardegna Attività 25%

Allegato 2 ...omissis...

 

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