MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 maggio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2003)
Definizione agevolata del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione della definizione agevolata per il diritto annuale dovuto alle camere di commercio a far data dall'anno 1997.
2. Il diritto annuale dovuto da ciascun contribuente si intende comprensivo degli importi relativi alle unità locali, ubicate nella circoscrizione di competenza della camera di commercio, e alla maggiorazione di cui al comma 6 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (6).
3. Hanno diritto ad avvalersi della definizione agevolata tutti i soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale nonchè gli eredi, in solido e disgiuntamente.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518; I.L.P. 1994, pag. 355.
Art. 2.
Modalità di adesione delle camere di commercio
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le camere di commercio dispongono, con deliberazione della giunta camerale, se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per il periodo 1997-2000, dovuto dalle imprese ubicate nel territorio di competenza, non regolarmente versato nei termini prescritti.
2. Le camere di commercio dispongono, altresì, se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per gli anni 2001-2002, dovuto dalle imprese ubicate nel territorio di competenza, non regolarmente versato nei termini prescritti.
3. Le camere di commercio stabiliscono, secondo le disposizioni del presente decreto, la riduzione dell'ammontare del diritto non versato nonchè la riduzione o l'esclusione della sovrattassa o delle sanzioni in relazione ai periodi di competenza e individuano il termine di sospensione delle procedure di accertamento o dei procedimenti giurisdizionali ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (7).
4. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, divenuta esecutiva, è oggetto di adeguata ed immediata pubblicità attraverso gli ordinari canali di informazione ed è trasmessa alle commissioni tributarie, ai concessionari del servizio della riscossione e al tribunale, competenti territorialmente.
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
Art. 3.
Scadenza e modalità di versamento da parte del contribuente
1. Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata di cui al comma 1 dell'art. 13, provvede al pagamento dell'importo, determinato ai sensi degli articoli seguenti, entro il 30 novembre 2003.
2. Il versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata avviene mediante modello F24, senza possibilità di compensare con altri versamenti. L'importo da versare è arrotondato all'unità di euro superiore.
3. Gli importi iscritti in ruoli emessi dalle camere di commercio e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, sono versati ai medesimi concessionari dai contribuenti ai sensi degli articoli 6 e 7.
4. La camera di commercio concede il discarico amministrativo ai concessionari per le somme iscritte a ruolo non riscosse.
5. Ai concessionari spetta, a carico delle camere di commercio, l'aggio sulle somme riscosse.
Art. 4.
Definizione del diritto annuale
per gli anni 2001 e 2002 con esclusione delle sanzioni
1. In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, per gli anni 2001 e 2002 è stabilita una riduzione del 30% dell'importo di diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, in base alla normativa vigente, con esclusione di sanzioni.
2. Per ciascuna unità locale avente sede nella circoscrizione di competenza della camera di commercio è dovuto, in misura fissa e per ciascun anno, un importo di € 10,00.
Art. 5.
Definizione agevolata del diritto annuale
per gli anni 2001 e 2002 con aggravio di sanzioni
1. I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio dispongono la definizione agevolata con aggravio di sanzioni, devono versare, per gli anni 2001 e 2002, gli importi previsti dall'art. 4, comma 1, maggiorati di una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento.
Art. 6.
Definizione agevolata del diritto annuale
dovuto fino all'anno 2000 con esclusione della sovrattassa
1. In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, fino all'anno 2000 è stabilita una riduzione del 60% sull'importo dovuto in base alla normativa vigente all'epoca, con esclusione della sovrattassa.
2. Per ciascuna unità locale avente sede nella circoscrizione di competenza della camera di commercio è dovuto, in misura fissa e per ciascun anno, un importo di € 10,00.
Art. 7.
Definizione agevolata del diritto annuale
dovuto fino all'anno 2000 con aggravio della sovrattassa
1. I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio dispongono la definizione agevolata con aggravio di sovrattassa, devono versare, per il diritto dovuto fino al 2000, gli importi previsti dall'art. 6, comma 1, maggiorati di una somma, a titolo di sovrattassa, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento.
Art. 8.
Definizione agevolata delle liti pendenti
1. In pendenza di un procedimento contenzioso in sede giurisdizionale i contribuenti possono avvalersi della definizione agevolata, versando gli importi previsti dagli articoli 4, 5, 6 o 7.
2. I contribuenti richiedono, a pena di decadenza, alla camera di commercio competente, entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 4 dell'art. 2, la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato con apposita domanda.
3. Il contribuente, contestualmente alla domanda di cui al comma 2, presenta al giudice competente apposita istanza di sospensione del contenzioso oggetto di definizione agevolata.
4. La camera di commercio comunica agli organi giurisdizionali interessati il termine fino al quale debbono considerarsi sospesi i procedimenti giurisdizionali pendenti a carico del contribuente che ha aderito alla definizione agevolata.
5. Il contribuente effettua il versamento dell'importo risultante dalla definizione agevolata, alla scadenza e con le modalità previste all'art. 3. Ai fini dell'estinzione del giudizio, o della sua prosecuzione, la camera di commercio comunica al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2003
Registrato alla Corte dei conti il 9-6-2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 261