MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 maggio 2003, n. 156.
(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003)
Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
ADOTTANO
il seguente regolamento:
Art. 1.
Requisiti degli Organismi
1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformità di cui all'articolo 6 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (21) (di seguito denominati "Organismi"), sono abilitati secondo le modalità ed i criteri di cui al presente decreto.
2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attività nel campo del rilascio dell'attestato di conformità dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti requisiti:
a) operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;
b) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità dell'organismo nonchè competenza e affidabilità nel rilascio dell'attestato di conformità, secondo quanto stabilito nell'allegato IV della Direttiva n. 89/106/CEE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.
3. L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e l'applicazione di tali regole e procedure, nonchè impone, ove la ritiene necessaria, l'istituzione di comitati tecnici che garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.
4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi di-rettamente interessati in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attività.
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2943.
Art. 2.
Istanza di abilitazione
1. L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo richiedente, indica il tipo di abilitazione richiesto nonchè i tipi di prodotti e di prove per i quali l'Organismo intende operare.
2. L'istanza, in originale e duplice copia, è presentata, corredata dai documenti indicati nell'allegato B al presente decreto, al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività - Ispettorato tecnico.
Art. 3.
Registrazione e controllo dell'istanza
1. Il Ministero delle Attività Produttive, appena pervenuta l'istanza, la registra in ordine cronologico, controlla la sua completezza e la sua correttezza formale e, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la invia all'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. Il Ministero delle Attività Produttive, nei casi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, individua le Amministrazioni competenti al rilascio dell'abilitazione e designa l'Amministrazione addetta al coordinamento dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti.
Art. 4.
Istruttoria
1. L'istruttoria sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente o l'Amministrazione addetta al coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza.
2. L'istruttoria si effettua mediante:
a) esame e valutazione della documentazione prodotta;
b) ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonchè presso le strutture di eventuali soggetti convenzionati con lo stesso.
3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione chiede i chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
4. L'abilitazione è rilasciata con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria e su presentazione della documentazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13.
5. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine di cui al comma 1, l'istanza si intende accolta.
Art. 5.
Rinnovo dell'abilitazione
1. L'abilitazione è valida per sette anni ed è rinnovabile.
2. L'istanza di rinnovo è presentata dall'interessato al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività - Ispettorato tecnico, almeno 6 mesi prima della scadenza di cui al comma precedente, a pena di decadenza. All'istanza è allegata una relazione attestante l'attività svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo di abilitazione.
3. All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e procedure previsti negli articoli 2, 3 e 4 tenendo altresì conto dell'attività svolta dall'Organismo nel precedente periodo di abilitazione.
Art. 6.
Attività degli Organismi
1. Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attività per le quali essi assumono l'incarico.
2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un incarico, è ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse. L'affidatario deve essere abilitato, in conformità a quanto previsto nel presente decreto, per l'attività oggetto di affidamento. Nel rapporto di certificazione deve essere chiaramente indicata l'attività, o la parte di essa affidata al terzo, e ad esso è allegata la documentazione relativa.
3. Il contratto tra Organismo e terzo affidatario è stipulato in forma scritta, e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in ogni caso, l'estensione al terzo degli obblighi di riservatezza in conseguenza dell'attività affidata.
4. In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attività o di parte delle attività necessarie per procedere alla certificazione, restano ferme tutte le responsabilità gravanti in capo all'Organismo incaricato della certificazione ovvero della prova.
5. In ogni caso, sono vietate:
a) la delega sistematica di singole attività;
b) la delega di tutte le attività relative ad un incarico;
c) la delega delle attività di valutazione.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8.
Art. 7.
Certificato
1. I risultati dell'attività degli Organismi abilitati formano oggetto da un certificato che espone con esattezza e chiarezza i risultati delle attività svolte e le informazioni utili.
2. Il certificato, ovvero il rapporto di prova, secondo quanto specificamente previsto nelle pertinenti norme armonizzate, deve contenere almeno:
a) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede dell'Organismo abilitato e il numero della notifica attribuito dalla Commissione U.E.;
b) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede del cliente;
c) la denominazione normalizzata del prodotto oggetto della certificazione, ovvero del rapporto di prova;
d) la data di richiesta di certificazione, di ispezione o di prova e la data di svolgimento dell'attività di certificazione e delle eventuali prove eseguite;
e) l'identificazione dalla specifica tecnica armonizzata ovvero nazionale riconosciuta, in base alla quale si effettua la certificazione, l'ispezione o la prova;
f) la descrizione del metodo o della procedura applicata per lo svolgimento dell'attività richiesta;
g) tutti gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica tecnica prevista per quel particolare tipo di attività;
h) l'identificazione di tutti i metodi ovvero delle procedure non coperte da norma armonizzata che siano state eventualmente utilizzate;
i) per l'organismo il certificato ovvero il rapporto di prova e la data di emissione dello stesso.
3. Per ciascun tipo di certificazione effettuata dall'Organismo è adottato uno specifico modulo le cui pagine devono essere numerate e siglate dal soggetto che ne assume la responsabilità.
4. Il certificato ovvero il rapporto di prova deve essere univocamente contrassegnato e registrato in un apposito libro conservato presso l'Organismo.
5. Dopo l'emissione del certificato, ovvero del rapporto di prova, allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione.
Art. 8.
Revoca e sospensione dell'abilitazione
1. Nel caso in cui l'Amministrazione competente accerti in qualunque modo, anche mediante ispezioni e controlli, la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni soggettive o oggettive previste per il rilascio dell'abilitazione, diffida l'Organismo a mettersi in regola, assegnando, al riguardo un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che l'Organismo abbia provveduto, l'Amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, revoca l'abilitazione.
2. Entro trenta giorni dalla diffida, l'Organismo ha la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni, in merito alle quali l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate l'Amministrazione provvede alla revoca dell'abilitazione.
3. L'Amministrazione competente provvede inoltre alla revoca dell'abilitazione qualora accerti:
a) l'inosservanza alle disposizioni del presente decreto, in particolare a quelle riguardanti l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo, la gestione dell'attività oggetto dell'abilitazione, l'operato del direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualità, del tariffario, delle eventuali agevolazioni procedurali previste;
b) per gli organismi di prova, la mancanza o l'inefficienza delle attrezzature previste, del controllo di taratura delle attrezzature, la mancanza di correttezza e competenza nell'esecuzione delle prove.
4. La revoca è adottata previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per controdeduzioni.
5. Se le mancanze o inadempienze nelle quali è incorso l'Organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, l'Amministrazione, sempre previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni, dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a sei mesi.
Art. 9.
Personale dell'Organismo
1. L'organico minimo degli Organismi è costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni;
b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche;
c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.
2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualità.
3. Il direttore tecnico:
a) sovrintende all'attività tecnica dell'Organismo;
b) adotta, tenuto conto dei vincoli normativi, le procedure operative;
c) vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto.
4. Il personale abilitato alle operazioni di certificazione, nel rispetto delle competenze professionali, deve essere costituito da tecnici laureati o diplomati o da altro personale fornito di provata e pluriennale esperienza. In tale ultimo caso il personale non diplomato non deve essere in numero prevalente rispetto al personale diplomato e all'atto dell'istanza deve avere adeguata esperienza almeno triennale. La qualificazione del personale è documentata attraverso i titoli specifici posseduti e l'esperienza maturata.
5. L'Organismo e il suo personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei loro compiti, devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni e i risultati del loro operato, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
6. La remunerazione del Direttore tecnico, del Responsabile della qualità e del personale non deve dipendere dal numero delle certificazioni rilasciate nè dal risultato di queste.
7. L'organismo deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere riservato e la sicurezza delle informazioni acquisite nel corso della sua attività, come richiesto dagli utilizzatori dei suoi servizi.
Art. 10.
Manuale della qualità
1. L'organismo adotta una struttura e procedure conformi alle norme della serie UNI CEI EN 45000 pertinenti al tipo di abilitazione richiesto. A tal fine deve dotarsi di un "Manuale della qualità", da allegare all'istanza di abilitazione.
2. Il manuale contiene almeno:
a) l'esposizione della politica per la qualità;
b) una descrizione dello stato giuridico dell'organismo e del relativo assetto societario;
c) l'organigramma, compreso il consiglio direttivo o di amministrazione, la sua composizione, il suo mandato ed il suo regolamento interno;
d) nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del direttore tecnico e del personale preposto alle attività per la quale è richiesta l'abilitazione o avente incarichi direttivi;
e) l'elenco di tutte le normative di riferimento;
f) le procedure per la selezione, l'assunzione e l'addestramento del personale preposto all'attività per la quale è richiesta l'abilitazione;
g) le attività operative e funzionali relative alla qualità in modo che ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
h) le procedure generali della garanzia della qualità;
i) un riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attività;
l) quando opportuno, un richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di materiali di riferimento;
m) le procedure per gestire la non conformità ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;
n) le procedure da utilizzare per le attività non normalizzate;
o) la lista dei delegati e le procedure per la loro sorveglianza;
p) le procedure riguardanti la registrazione delle non conformità e le relative azioni correttive e preventive;
q) la procedura per la gestione dei reclami;
r) la procedura per il rilascio, il ritiro e l'annullamento dei certificati.
3. Per gli organismi di prova:
a) la descrizione delle prove che l'organismo svolge e per le quali è richiesta l'abilitazione;
b) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove, con l'indicazione, per ognuna delle procedure d'uso, manutenzione, controllo e taratura;
c) ogni altro elemento richiesto per conformarsi alle pertinenti norme UNI CEI EN 45000.
4. Il Manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente da parte del responsabile della qualità, allo scopo di mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive. Tali riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive intraprese. Le modifiche del Manuale della qualità devono essere presentate, per relativa approvazione, all'Amministrazione competente che ha rilasciato l'abilitazione.
5. Gli Organismi devono redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati che deve essere disponibile al pubblico. Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del fabbricante o del suo mandatario.
Art. 11.
Sistema di identificazione dei campioni
1. La manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova o taratura avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di marcatura, ove possibile indelebile, che permetta di evitare confusioni sull'identità dei campioni o degli oggetti o sul risultato delle misurazioni effettuate.
2. Il sistema di cui al comma 1, garantisce che, anche dopo l'identificazione, i campioni possano essere manipolati in modo anonimo.
3. E' prevista una procedura per l'immagazzinamento segregato per particolari tipi di campioni, la cui natura lo richieda; tale procedura è specificamente indicata nel manuale della qualità.
4. In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, sono prese le precauzioni necessarie a evitarne il deterioramento e la conseguente invalidazione dei risultati.
Art. 12.
Requisiti dei locali
1. I locali in cui l'Organismo svolge l'attività per cui è abilitato hanno i seguenti requisiti:
a) sono in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) sono mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.
2. I locali sede dell'attività di prova devono avere inoltre spazi idonei a permettere lo svolgimento dell'attività per le quali si richiede l'abilitazione, nonchè per la conservazione dei campioni.
Art. 13.
Polizza assicurativa
1. Il rilascio dell'abilitazione è subordinato alla presentazione da parte dell'Organismo interessato, della documentazione attestante l'avvenuta stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a € 3.500.000.
2. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa costituisce causa di decadenza dall'abilitazione.
Art. 14.
Convenzioni
1. L'Autorità competente approva, sulla base dei medesimi criteri contenuti nel presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. I costi connessi con l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono a carico dell'Organismo.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2003
Registrato alla Corte dei conti il 18-6-2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 263
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