MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 maggio 2003, n. 171.
(Gazzetta Ufficiale n. 160, Suppl. ord., del 12 luglio 2003)
Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli nonché per la registrazione dei marchi nazionali sono redatte in conformità ai moduli allegati al presente decreto, disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, subentrate agli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183, attuativo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detti moduli sono altresì disponibili sulla rete Internet, al sito del Ministero delle Attività Produttive.
2. Le domande sono depositate sugli appositi moduli cartacei, compilati a macchina, leggibili anche da apparecchiature di scansione.
Art. 2.
1. Gli uffici competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l'ordine cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita:
a) dalla sigla della provincia;
b) dall'anno corrente composto di quattro cifre;
c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto;
d) da un numero progressivo.
2. I moduli di domanda sono sottoscritti da chi richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario.
3. I verbali di deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell'ufficio ricevente e dalla persona che materialmente consegna la domanda.
Art. 3.
1. Il modulo di domanda è redatto in un originale e quattro copie.
2. L'originale ed una copia sono trasmesse all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, insieme al fascicolo dei documenti depositati; un'altra copia è inviata al Centro di raccolta incaricato di effettuare il caricamento dei dati; un'ulteriore copia viene trattenuta dall'ufficio ricevente e l'ultima copia viene rilasciata al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo.
Art. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 19 luglio 1989, n. 320 (1), e la circolare del Ministero dell'Industria n. 257 del 19 luglio 1989 (2) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 73, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2003
Registrato alla Corte dei conti il 27-6-2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 306
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 3121.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 3081.
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