MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 15 febbraio 2006, n. 129.
(Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006)
Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
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ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1
del decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 73/2000
1. La lettera a) dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 (36), è sostituita dalla seguente:
"a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 (37) nonché della pubblicità diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo;".
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(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1234.
(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2978.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3
del decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 73/2000
1. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dal seguente:
"1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 è tenuto:
a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261/1999;
b) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999;
c) ad adottare un sistema di contabilità separata, in linea con le norme in materia di bilancio d'impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attività non soggette a licenza;
d) ad adottare la carta della qualità dei servizi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, nella quale sono fornite informazioni circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi, al livello di qualità, alle procedure di reclamo;
e) ad istituire le procedure di reclamo di cui alla lettera d), prevedendo un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi;
f) a rendere disponibile agli utenti la carta della qualità dei servizi, e a trasmetterla all'Autorità all'atto della presentazione della domanda di licenza e successivamente in caso di aggiornamenti;
g) a pubblicare e trasmettere all'Autorità, con periodicità annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalità con cui sono stati gestiti;
h) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività di verifica e controllo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261/1999;
i) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai 6 mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
l) a comunicare all'Autorità ogni eventuale modifica, estensione, riduzione degli elementi della licenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del presente regolamento nonché ogni altra variazione;
m) a fornire, su richiesta dell'Autorità, informazioni sull'attività svolta, per gli studi del settore di competenza dell'Autorità medesima.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 5
del decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 73/2000
1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dal seguente:
"2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività; copia dell'attestato di avvenuto pagamento è inviata all'Autorità.".
Art. 4.
Procedura di rilascio della licenza individuale
1. L'allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.
2. L'allegato 2 del decreto del Ministro delle Comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, è sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.
Art. 5.
Norme transitorie
1. I soggetti già titolari di licenza individuale si conformano agli obblighi di cui all'art. 2, c. 1, lettere d), e) ed f), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2006
Registrato alla Corte dei conti il 10-3-2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 316
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