MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

 

DECRETO 8 ottobre 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 2004)

 

Monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46 (19).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la Società Poste italiane SPA, avvalendosi delle risultanze degli anni dal 2001 al 2003, trasmette al Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale una relazione recante, per ciascun mese, il valore complessivo medio rappresentativo dell'incidenza percentuale su base annua delle agevolazioni tariffarie praticate, con evidenziazione delle relative fasce annuali di oscillazione e delle linee di tendenza rilevabili.

2. I valori medi mensili e gli altri dati di cui al comma precedente dovranno essere successivamente attualizzati con cadenza annuale, mediante una relazione di aggiornamento trasmessa dalla società al Ministero entro l'1 febbraio di ogni anno e riferita all'ultimo triennio scorso.

3. La relazione annuale di cui al comma 2 dovrà dare altresì evidenza ai dati indicativi mensili ottenibili rapportando gli stanziamenti di bilancio per agevolazioni tariffarie postali previsti per l'esercizio in corso con i valori percentuali medi ottenuti ai sensi dei commi precedenti. Nel caso in cui durante l'esercizio finanziario l'ammontare oggetto di stanziamento venga modificato, la comunicazione dei dati indicativi mensili conseguentemente aggiornati dovrà seguire senza indugio.

4. Ai fini della determinazione dei valori medi mensili di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si tiene conto delle voci di arretrato derivanti dal contenzioso; agli stessi fini, l'incidenza ponderale dei singoli anni di ogni triennio è fatta pari, rispettivamente, al 40% per l'anno appena concluso e al 30% per i 2 precedenti.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 806; I.L.P. 2004, pag. 697.

Art. 2.

1. A decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo precedente, il giorno 15 di ogni mese, la Società Poste Italiane SPA trasmette al Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale un rapporto contenente il dato aggregato nazionale riflettente l'ammontare delle agevolazioni tariffarie praticate nel mese precedente.

2. Su richiesta del Ministero, i rapporti di cui al comma precedente e le relazioni indicate nell'art. 1 dovranno avere separato riguardo per le tipologie di beneficiari per i quali vigano regimi tariffari diversi.

Art. 3.

1. Ove i rapporti mensili di cui all'art. 2 evidenzino uno scostamento al rialzo del volume totale delle agevolazioni tariffarie effettivamente praticate nel mese precedente, superiore al 10% del corrispondente dato indicativo mensile di cui al comma 3 dell'art. 1, il Ministero delle Comunicazioni ne informa prontamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proponendo le eventuali opportune misure.

Roma, 8 ottobre 2004

 

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