MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 16 dicembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004)
Prezzo del prodotto "Pacco ordinario" per spedizioni all'interno della Repubblica italiana.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
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Delibera:
Art. 1.
Prezzo e dimensioni
1. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ordinari di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno della Repubblica è fissato in € 7,00.
2. Le dimensioni massime del pacco ordinario sono le seguenti: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2.
3. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ingombranti di peso compreso da 0 a 20 kg all'interno della Repubblica è fissato in 2 volte il prezzo base.
4. Le dimensioni massime del pacco ingombrante sono le seguenti: lunghezza m 1,5; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 3.
5. Il premio di assicurazione del pacco ordinario è di € 2,58 per un valore massimo dichiarato di € 1.032,91.
Art. 2.
Prezzi speciali, condizioni associate e servizi accessori
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (17), Poste Italiane SPA può applicare prezzi speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione, tenendo conto dei costi evitati rispetto al servizio ordinario e garantendo la loro adeguata pubblicità.
2. Poste Italiane SPA può offrire servizi accessori al servizio relativo all'offerta del prodotto "pacco ordinario", in conformità alle condizioni generali di servizio di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni del 9 aprile 2001.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2978.
Art. 3.
Spedizioni per l'estero
1. Per la spedizione di pacchi indirizzati all'estero continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni e condizioni.
Art. 4.
Qualità del servizio
1. Poste Italiane SPA è tenuta a rispettare gli obiettivi di qualità stabiliti dall'autorità di regolamentazione del settore postale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2004